Se il Comune ordina di demolire la tenda di un palazzo vincolato, basta fare ricorso solo contro di lui? E se la tenda viene smontata e rimontata, serve di nuovo l’autorizzazione della Soprintendenza? E chi lascia fuori Soprintendenza e condominio rischia di perdere la causa?
La risposta arriva dal TAR Abruzzo con la sentenza n. 697 del 19 ottobre 2026, secondo cui il ricorso contro l’ordinanza di demolizione di una tenda ancorata alla facciata di un palazzo vincolato è inammissibile se notificato al solo Comune, quando il provvedimento richiama la mancata autorizzazione della Soprintendenza e del condominio, che diventano controinteressati. Per chi ha montato la struttura davanti al proprio locale vuol dire che la causa può perdersi per una notifica mancata, prima ancora che conti com’è fatta la tenda, e non lo mettono al riparo né il vecchio nulla osta della prima installazione né la convinzione che la tenda sia la stessa di sempre.
Su una facciata vincolata una tenda non è mai un affare a due. Il codice del processo amministrativo impone di notificare il ricorso ad almeno uno dei soggetti che l’atto stesso indica come controinteressati, e la pronuncia ne ricava che, se il Comune motiva la demolizione anche con la mancanza dell’autorizzazione della Soprintendenza e di quella condominiale, sono proprio questi i soggetti da chiamare in causa.
Né basta una delibera condominiale che in parte si era espressa per lasciare la tenda al suo posto, se lo stesso verbale dava mandato all’amministratore di chiederne la rimozione; e neppure si può dire soltanto appoggiata al marciapiede una struttura i cui montanti sono stati fissati con il silicone.
Tenda di un bar sulla facciata di un palazzo storico: la vicenda
La vicenda ha avuto inizio nel 2007, quando i titolari di un bar in un palazzo storico vincolato hanno sostituito la tenda esterna con una DIA corredata dal nulla osta della Soprintendenza. Nel 2023 il Comune, ritenendola una tettoia infissa nel marciapiede da rifare, ne ha ordinato la rimozione, e i titolari l’hanno smontata temporaneamente, ottenendo poi l’annullamento delle diffide, confermato in appello, anche perché il Comune non aveva verificato se i montanti fossero infissi nel suolo pubblico.
Nell’ottobre 2024, forti di quell’annullamento, l’hanno rimontata, e durante un sopralluogo la titolare ha dichiarato che la struttura era poggiata a terra e assicurata con del silicone. Sono seguiti la sospensione dei lavori e la diffida a demolire una «tettoia infissa su suolo pubblico» nel centro storico, fatta di pilastri ancorati al suolo e travi fissate al muro del palazzo, per la mancanza, tra l’altro, del titolo edilizio, dell’autorizzazione della Soprintendenza e di quella condominiale. I titolari la qualificavano come pergotenda in edilizia libera, ma per il Comune negli atti si era sempre parlato di una semplice tenda retrattile.
Il ricorso è stato notificato al solo Comune. I ricorrenti sostenevano che la tenda fosse quella del 2007, coperta dal vecchio nulla osta e soltanto appoggiata, e invocavano una delibera condominiale favorevole e un giudicato civile sull’identità delle due tende. Il TAR aveva già segnalato in sede cautelare il possibile difetto di notifica ai controinteressati, poi eccepito dalla società proprietaria di buona parte del palazzo, intervenuta in giudizio, mentre il Consiglio di Stato aveva ritenuto in via provvisoria la nuova tenda non sostanzialmente diversa dalla vecchia.
Ricorso al TAR contro l’ordinanza di demolizione: chi va chiamato in giudizio
L’art. 41, comma 2, del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010) prevede che il ricorso di annullamento sia notificato, a pena di decadenza, all’amministrazione che ha emesso l’atto e ad almeno uno dei controinteressati individuati nell’atto stesso, entro i sessanta giorni dell’art. 29.
Trattandosi di un bene culturale, l’art. 21, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) subordina all’autorizzazione del soprintendente opere e lavori di qualunque genere, e il comma 5 precisa che l’autorizzazione è resa su progetto o, se basta, su descrizione tecnica dell’intervento. Nel d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) il Comune ha richiamato l’art. 27, per la sospensione dei lavori, e l’art. 35, sugli interventi abusivi realizzati su suoli dello Stato o di enti pubblici.
Sullo sfondo resta l’art. 6, comma 1, lettera b-ter), dello stesso Testo Unico, che ammette in edilizia libera le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici costituite da tende, anche a pergola, con telo retrattile, addossate o annesse agli immobili anche con le strutture fisse necessarie al sostegno, purché, tra le altre condizioni, non creino spazi stabilmente chiusi e si armonizzino con le linee architettoniche. L’esonero opera però, come recita l’incipit dell’articolo, fatte salve le prescrizioni urbanistiche e nel rispetto delle norme antisismiche e del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Soprintendenza e condominio controinteressati: perché il ricorso è inammissibile
Il punto fermo da cui partono i giudici è che il palazzo è pacificamente vincolato, per cui ogni intervento sull’edificio richiede l’autorizzazione della Soprintendenza, come conferma il nulla osta allegato alla DIA. Poiché sospensione e diffida ne indicano espressamente la mancanza, la Soprintendenza è individuata nell’atto come l’amministrazione che deve rilasciare quell’autorizzazione, e quindi come controinteressata.
Per il TAR non regge l’argomento con cui i ricorrenti escludevano questo ruolo, cioè che la tenda fosse identica a quella già autorizzata. La medesimezza tra la struttura smontata nel 2023 e quella rimontata nel 2024 è un’affermazione dei ricorrenti contestata dal Comune, e il nulla osta del 2006 non si estende automaticamente alla nuova installazione, perché solo la Soprintendenza può dire se le due tende sono uguali ai fini del vincolo. I giudici condividono anzi la tesi della società intervenuta, secondo cui su un bene vincolato serve una nuova autorizzazione anche per smontare e rimontare elementi già autorizzati.
Quanto al condominio, la tenda è infissa sulla sua facciata e la diffida cita la mancata autorizzazione condominiale tra le ragioni della demolizione, per cui il condominio è menzionato nell’atto. L’amministratore, inoltre, aveva già chiesto prima del ricorso, per conto di alcuni condomini, la rimozione della struttura perché lesiva del decoro, e l’opposizione era quindi nota ai ricorrenti. Né l’interesse contrario viene meno per la delibera da loro invocata, riportata solo in parte, perché nello stesso verbale alcuni condomini incaricavano l’amministratore di intimare la rimozione entro quindici giorni, lasciando aperte ulteriori iniziative.
Tenda fissata con il silicone: appoggiata o infissa al suolo?
Pur bastando l’inammissibilità, il TAR esamina per completezza il merito, concentrandosi sul punto cardine, cioè se la tenda sia o meno infissa a terra, e ricordando che la cautelare del Consiglio di Stato, frutto di una sommaria delibazione, gli lasciava l’accertamento dei fatti.
I ricorrenti citavano il verbale di sopralluogo per sostenere che l’inamovibilità fosse soltanto presunta, omettendo però la dichiarazione della titolare sul silicone. Per il TAR quella soluzione costruttiva, ammessa dalla stessa titolare, rende la struttura infissa al suolo, seppure con il silicone, e non semplicemente appoggiata, per cui è corretta la ricostruzione del Comune sui pilastri ancorati al suolo comunale e non c’è la contraddizione tra provvedimenti e sopralluoghi lamentata dai ricorrenti. Nemmeno il giudicato civile sposta i termini della questione, perché, formatosi tra i ricorrenti e la società proprietaria, non fa stato verso il Comune, rimasto estraneo a quel giudizio.
Edilizia libera su un palazzo vincolato: cosa deve verificare chi installa una tenda
Sul piano tecnico la pronuncia non si misura con la lettera b-ter), perché decide in rito e, nel merito, non discute se l’opera potesse essere una pergotenda.
In una prospettiva di sistema la lettera b-ter) ammette strutture fisse di sostegno, per cui l’infissione da sola non esclude la pergotenda in edilizia libera. Il nodo è un altro, perché l’edilizia libera esonera dal titolo abilitativo e non dai vincoli. Anche una pergotenda conforme in ogni dettaglio, se montata sulla facciata di un bene culturale, resta soggetta all’autorizzazione del soprintendente, un tema che torna anche nel caso delle pergotende su immobili vincolati, e se poggia su un marciapiede comunale porta con sé anche l’occupazione del suolo pubblico.
Per il progettista, smontare e rimontare una tenda su un edificio vincolato è quindi un nuovo intervento da sottoporre alla Soprintendenza, con un progetto o una descrizione tecnica che documenti l’identità con quanto autorizzato. E l’ancoraggio smette di essere un dettaglio di cantiere, perché silicone, piastre e bulloni entrano nella qualificazione dell’opera e conviene descriverli negli elaborati prima che lo faccia un verbale.
Ordinanza di demolizione su un immobile vincolato: come impostare il ricorso
In conclusione, il TAR Abruzzo ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati, ritenendolo comunque infondato nel merito.
L’ordinanza di demolizione va letta come una mappa. Quando il Comune la fonda anche sulla mancata autorizzazione di altri soggetti, sono questi ad avere interesse a vederla confermata, e almeno uno va chiamato in giudizio entro sessanta giorni, perché qui non sono bastati né un primo annullamento confermato in appello né una cautelare favorevole.
La decisione si inserisce in un filone che il TAR Toscana (sentenza n. 1972/2026), su un frazionamento ottenuto chiudendo una porta, e il TAR Campania (sentenza n. 5564/2026), su una compatibilità paesaggistica negata per il dissenso del comproprietario, spingono oltre, riconoscendo come controinteressato anche chi, pur non nominato, è agevolmente individuabile dall’atto e negando che il suo intervento in giudizio sani la notifica mancata. Davanti a un palazzo vincolato la tenda fa ombra a più di un interesse, e chi la difende in giudizio non può fingere di parlare soltanto con il Comune.
Tenda su un palazzo vincolato: le domande più frequenti
A chi va notificato il ricorso al TAR contro un’ordinanza di demolizione?
All’amministrazione che l’ha emessa e ad almeno uno dei controinteressati individuati nell’atto o comunque facilmente individuabili, a pena di decadenza ed entro sessanta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento. Secondo il TAR Abruzzo (sentenza n. 697/2026), se l’ordinanza richiama la mancata autorizzazione della Soprintendenza e del condominio, il ricorso notificato al solo Comune è inammissibile.
Chi verifica se una tenda rimontata è coperta dal vecchio nulla osta della Soprintendenza?
La Soprintendenza. Per il TAR Abruzzo (sentenza n. 697/2026), se il Comune contesta che la tenda rimontata sia la stessa, il vecchio nulla osta non si estende da solo alla nuova installazione e soltanto la Soprintendenza può valutarne l’identità ai fini del vincolo, perché su un bene vincolato serve una nuova autorizzazione anche per smontare e rimontare elementi già autorizzati.
Una pergotenda in edilizia libera richiede l’autorizzazione della Soprintendenza su un edificio tutelato come bene culturale?
Sì. L’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 esonera la pergotenda dal titolo edilizio ma fa salve le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il cui art. 21, comma 4, subordina all’autorizzazione del soprintendente opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali. Se il vincolo è soltanto paesaggistico, la verifica passa invece per la disciplina dell’autorizzazione paesaggistica e delle esenzioni del d.P.R. n. 31/2017.