L'identificazione degli addetti nei cantieri è uno degli aspetti più sottovalutati quando entrano più imprese, eppure il D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro) la costruisce su due obblighi distinti e autonomi, quello del datore di lavoro di munire il lavoratore della tessera di riconoscimento, all'art. 18, comma 1, lettera u), e quello del lavoratore di esporla, all'art. 20, comma 3.
Per chi dirige un'impresa esecutrice questo significa che l'ispettore, entrato in cantiere, non deve avere bisogno di chiedere chi sia quell'uomo sul ponteggio, e se lo deve chiedere il verbale è di fatto già scritto. Non protegge l'aver consegnato i tesserini in ufficio, non protegge la tessera rilasciata dalla Cassa Edile se è incompleta, non protegge il fatto che l'operaio sia in cantiere da anni e lo conoscano tutti.
Su questo obbligo non esistono più scorciatoie, perché il registro di cantiere vidimato non è più utilizzabile da nessuna impresa, nemmeno da quelle più piccole che erano le sole a poterne disporre, ed è un errore attendere il badge digitale annunciato dal Decreto-Legge n. 159/2025, perché quel badge non sostituisce la tessera ma vi aggiunge una caratteristica ulteriore.
Identificazione degli addetti in cantiere, gli errori più frequenti in appalto e subappalto
Si prenda, a titolo esemplificativo, un cantiere di ristrutturazione nella fase intermedia dei lavori, con l'impresa affidataria, due subappaltatrici per le opere impiantistiche e un lavoratore autonomo chiamato per una lavorazione di poche ore, le squadre che si sovrappongono e il personale che cambia di settimana in settimana.
Alla verifica ispettiva emerge il quadro che chiunque frequenti i cantieri riconosce. Gli operai della prima subappaltatrice espongono un tesserino corretto nella fotografia e nelle generalità ma privo della data di assunzione, quelli della seconda mostrano un badge intestato all'affidataria perché «tanto lavoriamo per loro», l'autonomo non ha nulla addosso perché conta di restare mezza giornata.
Nessuno dei tre si sente davvero in difetto, ed è questo il punto. La tessera viene trattata come un adempimento che si esaurisce al momento dell'assunzione, mentre resta legata alla commessa per tutta la durata dei lavori. Da quella premessa discendono le due convinzioni che si incontrano più spesso, quella per cui i documenti dell'affidataria coprono anche chi lavora per suo conto e quella per cui una presenza di poche ore non meriti di essere formalizzata. Chi dirige il cantiere e chi lo coordina se ne accorgono quando l'organo di vigilanza è già entrato, e a quel punto resta soltanto da stabilire chi risponde di che cosa.
Tessera di riconoscimento, cosa prevedono il D.Lgs. n. 81/2008 e la Legge n. 136/2010
La disciplina distribuisce l'obbligo su destinatari diversi. L'art. 18, comma 1, lettera u), del Testo Unico Sicurezza grava sul datore di lavoro, che deve munire i lavoratori della tessera. L'art. 20, comma 3, grava sul lavoratore, che deve esporla. L'art. 21, comma 1, lettera c), riguarda i lavoratori autonomi e, con essi, i componenti dell'impresa familiare, i coltivatori diretti, i soci delle società semplici agricole, gli artigiani e i piccoli commercianti, tenuti a munirsene per proprio conto. L'art. 26, comma 8, ripete l'obbligo per il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice ed è la disposizione a cui si aggancia l'apparato sanzionatorio.
A queste norme si affianca, con pari valore precettivo, l'art. 5 della Legge n. 136/2010, rubricato proprio «Identificazione degli addetti nei cantieri», che completa il contenuto della tessera aggiungendo la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, e per il lavoratore autonomo l'indicazione del committente.
Il criterio che orienta tutto il resto è che il presupposto dell'obbligo non è il cantiere in quanto tale ma lo svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto. La tessera segue dunque l'assetto contrattuale, e per questo è dovuta anche fuori dall'edilizia, per esempio negli appalti di servizi e di manutenzione interni a uno stabilimento. Nella stessa logica va letta la scomparsa del registro di cantiere vidimato, disposta dalla Legge n. 203/2024, che ha modificato l'art. 304, comma 1, lettera b), abrogando i commi 3, 4 e 5 dell'art. 36-bis del Decreto-Legge n. 223/2006 con effetto dal 12 gennaio 2025, come ha confermato l'Ispettorato nazionale del lavoro con la nota prot. n. 656 del 23 gennaio 2025.
Sul badge di cantiere introdotto dall'art. 3 del Decreto-Legge n. 159/2025, convertito dalla Legge n. 198/2025, la Circolare INL n. 1 del 23 febbraio 2026 è netta. Il badge non sostituisce la tessera prevista dal Testo Unico e dalla Legge n. 136/2010, ma vi aggiunge il codice univoco anticontraffazione, e la piena operatività delle nuove caratteristiche resta subordinata al decreto ministeriale dell'art. 3, comma 3. Solo dopo quel decreto l'obbligo di dotare il personale del badge riguarderà tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri edili in appalto e subappalto, pubblico o privato, anche quando non siano qualificabili come imprese edili, oltre agli ulteriori ambiti a rischio più elevato da individuare per via ministeriale. Sul punto è utile ripercorrere obblighi e tempistiche di attuazione del badge digitale e la lettura completa della circolare dell'Ispettorato.
Chi deve fornire la tessera di riconoscimento e chi deve esporla?
L'obbligo di fornitura grava sul datore di lavoro di ciascuna impresa, esecutrice o subappaltatrice che sia, e non è trasferibile all'affidataria. È il datore di lavoro del singolo lavoratore a dover consegnare il tesserino, che deve recare l'indicazione di quel datore di lavoro e non di altri, sicché nessun documento rilasciato da terzi può sostituirlo. L'obbligo di esposizione è invece del lavoratore, che ne risponde in proprio, e la sua inosservanza non elide quella dell'impresa quando la tessera non sia stata fornita o sia incompleta. Nell'ipotesi di distacco il riferimento si sposta, perché l'art. 3, comma 6, pone tutti gli obblighi di prevenzione a carico del distaccatario, salvo quello del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici delle mansioni.
Il datore di lavoro dell'impresa affidataria non fornisce le tessere altrui, ma verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 97, comma 1, e resta destinatario degli obblighi dell'art. 26.
Proprio qui si annida un equivoco frequente. L'art. 96, comma 2, stabilisce che l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono adempimento, limitatamente al singolo cantiere, degli obblighi dell'art. 26, commi 1, lettera b), 2, 3 e 5, ma non del comma 8. La documentazione di cantiere, per quanto completa e correttamente accettata, non copre l'identificazione degli addetti.
Il committente o il responsabile dei lavori verifica a monte l'idoneità tecnico professionale con le modalità dell'Allegato XVII e, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera b-bis), il possesso della patente a crediti o, per le imprese esonerate, dell'attestazione di qualificazione SOA. Sono verifiche che rispondono a una domanda diversa, perché accertano se quell'impresa possa entrare in cantiere, non chi stia lavorando al suo interno in un dato momento, e per questo restano autonome rispetto all'obbligo di identificazione.
Il coordinatore per l'esecuzione esercita l'alta vigilanza e dispone del potere di segnalazione dell'art. 92, comma 1, lettera e), riferito però alle inosservanze degli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano. La norma non gli attribuisce un presidio autonomo sui tesserini, anche se nella pratica di cantiere il piano di sicurezza e di coordinamento spesso lo prescrive, e in tal caso il controllo rientra nel suo raggio d'azione.
Resta il preposto, che sovrintende e vigila ai sensi dell'art. 19 e che, nei lavori in appalto o subappalto, va indicato al committente ai sensi dell'art. 26, comma 8-bis. La Commissione per gli interpelli, con il parere n. 4/2024 e già con il n. 5/2023, ha affermato che quell'indicazione è sempre obbligatoria e che il ruolo può essere attribuito soltanto a chi sia effettivamente in grado di adempierlo, condizione che non ricorre quando il responsabile della commessa non si reca sul luogo delle attività.
Cosa deve contenere il tesserino e cosa cambierà con il badge di cantiere
Dal punto di vista tecnico la tessera è un documento minimo ma rigidamente vincolato nei contenuti. Per il lavoratore subordinato deve riportare fotografia, generalità del lavoratore, indicazione del datore di lavoro e data di assunzione. Per il lavoratore autonomo il contenuto è diverso e si compone di fotografia, proprie generalità e indicazione del committente.
In caso di subappalto vanno riportati anche gli estremi della relativa autorizzazione, che nei contratti pubblici è quella rilasciata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e nell'appalto privato quella del committente ai sensi dell'art. 1656 del codice civile. Ne discende una conseguenza che in cantiere sfugge quasi sempre, e cioè che il tesserino non è un documento anagrafico ma un documento di commessa, perché quando cambia il subappalto cambia anche l'autorizzazione da riportarvi.
Un secondo obbligo, già pienamente esigibile, riguarda invece la fase che precede l'apertura del cantiere. Per effetto della modifica dell'Allegato XII, la notifica preliminare dell'art. 99 deve indicare codice fiscale o partita IVA delle imprese già selezionate e specificare quali operano in subappalto. La modifica è immediatamente operativa e riguarda le notifiche trasmesse dal 31 ottobre 2025. Nella stessa direzione si muove l'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge n. 159/2025, per cui l'Ispettorato, nell'orientare la vigilanza ai fini della lista di conformità, dispone in via prioritaria i controlli sui datori di lavoro che operano in regime di subappalto.
Sul piano sistematico, e al di là di quanto la singola disposizione impone, conviene notare che nessun documento della sicurezza porta l'elenco nominativo di tutti coloro che entrano in cantiere, perché il piano operativo di sicurezza (POS), al punto 3.2.1 dell'Allegato XV, richiede il numero e le qualifiche dei lavoratori e riserva l'indicazione nominativa alle sole figure con compiti specifici. La tessera resta perciò l'unico anello che lega la persona all'impresa in tempo reale. La norma non impone un registro degli accessi, che resta però lo strumento capace di ricostruire a posteriori chi fosse presente in una data giornata e che, in sede di contestazione, fa la differenza tra un'affermazione e una prova.
Dove il badge digitale è stato disciplinato, del resto, ha già superato la fase sperimentale. Nei cantieri della ricostruzione post-sisma, per effetto dell'ordinanza commissariale 27 dicembre 2024, n. 216, e del decreto commissariale 13 aprile 2026, n. 332, il sistema è operativo dal 13 maggio 2026, con timbrature via QR code o NFC che alimentano il monitoraggio dei flussi di manodopera.
Quali sanzioni scattano se manca la tessera di riconoscimento in cantiere
Le violazioni in materia di identificazione non sono contravvenzioni ma illeciti amministrativi, e questo cambia il modo in cui la posizione può essere regolarizzata. Al datore di lavoro l'art. 55, comma 5, lettera i), applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore per la violazione dell'art. 26, comma 8, con un effetto moltiplicativo che rende costosa la trascuratezza su una squadra numerosa. Il lavoratore che non espone risponde ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera b). Il lavoratore autonomo risponde a doppio titolo, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lettera b), se non si munisce della tessera e ai sensi dell'art. 60, comma 2, se non la espone.
Sul piano procedurale non opera la prescrizione del D.Lgs. n. 758/1994, riservata alle contravvenzioni, ma l'estinzione agevolata dell'art. 301-bis, che ammette il pagamento in misura minima se il trasgressore regolarizza entro il termine assegnato con il verbale di primo accesso ispettivo. Gli importi, in ogni caso, sono soggetti alla rivalutazione periodica dell'art. 306, comma 4-bis, e vanno riscontrati sull'ultimo provvedimento di aggiornamento prima di essere richiamati in un verbale o in una difesa.
Il colpo più duro arriva però dalla patente a crediti, non perché la tessera mancante produca da sola quell'effetto, ma perché la verifica sull'identificazione è l'occasione in cui l'irregolarità sostanziale del rapporto di lavoro viene alla luce. Il numero 21 dell'Allegato I-bis, riscritto dal Decreto-Legge n. 159/2025, comporta la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore in nero, a prescindere dalle giornate di impiego irregolare, cui si aggiunge un ulteriore credito per ciascun lavoratore nei casi aggravati del numero 24. Per queste due sole fattispecie il nuovo art. 27, comma 7-bis, anticipa la decurtazione al momento della notificazione del verbale di accertamento, mentre per tutte le altre resta la regola generale che la àncora ai provvedimenti definitivi. Queste decurtazioni si applicano agli illeciti commessi a partire dal 1° gennaio 2026.
Su un binario distinto corre la sanzione per chi opera senza titolo. Chi scende sotto i 15 crediti non può più operare in cantiere, ed è consentito soltanto il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori già eseguiti superano il 30 per cento del valore del contratto. Chi opera privo di patente o sotto soglia subisce invece la sanzione dell'art. 27, comma 11, pari al 10 per cento del valore dei lavori e comunque non inferiore a 12.000 euro, non soggetta a diffida e accompagnata dall'esclusione semestrale dai lavori pubblici. Qui la decorrenza è diversa, perché l'innalzamento della soglia minima riguarda le violazioni commesse dopo il 31 ottobre 2025. Il quadro è ricostruito nell'approfondimento su vigilanza, subappalti e patente a crediti.
Conviene infine sapere che cosa non accade, perché la confusione su questo punto circola parecchio. La mancata tessera non compare tra le fattispecie dell'Allegato I e non attiva quindi, di per sé, la sospensione dell'attività imprenditoriale dell'art. 14, che scatta invece quando almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti risulti occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto, oppure in presenza delle gravi violazioni elencate in quell'allegato. Fermare un cantiere per un tesserino incompleto non è previsto, ma il tesserino incompleto è spesso il primo indizio di ciò che quel cantiere lo ferma davvero.
Identificazione degli addetti nei cantieri, cosa fare in pratica
In conclusione, il professionista deve tenere presente che la tessera di riconoscimento è un obbligo distribuito, che nasce in capo a ogni singolo datore di lavoro e si chiude in capo a ogni singolo lavoratore, senza possibilità di accentrarlo su un soggetto solo.
Ne discende un metodo, quello di trattare l'identificazione come parte della procedura di ingresso in cantiere e non come una pratica amministrativa. Chi dirige l'impresa aggiorna le tessere a ogni nuovo affidamento e conserva l'evidenza della consegna, chi predispone la notifica preliminare vi riporta le imprese già selezionate specificando quali operano in subappalto, chi sovrintende alle lavorazioni interviene sul lavoratore che non espone come interviene su chi non indossa il casco. Prepararsi al badge, oggi, significa soprattutto avere già ordinati i dati che il decreto chiederà di trasmettere.
La direzione di marcia, del resto, è dichiarata, perché dalla patente a crediti alla notifica preliminare alla priorità dei controlli sul subappalto la normativa chiede da anni che il cantiere sia leggibile dall'esterno. Un cantiere in cui non si capisce chi lavora per chi è, prima ancora che irregolare, un cantiere che nessuno sta davvero coordinando.
Domande frequenti sulla tessera di riconoscimento in cantiere
Chi deve fornire la tessera di riconoscimento ai lavoratori?
Il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice o subappaltatrice, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera u), e dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008. L'impresa affidataria non può fornirla per conto delle altre, mentre il lavoratore autonomo deve procurarsela da sé.
Cosa deve contenere il tesserino di riconoscimento?
Fotografia, generalità del lavoratore, indicazione del datore di lavoro, data di assunzione e, in caso di subappalto, gli estremi della relativa autorizzazione. Per il lavoratore autonomo occorrono fotografia, generalità e indicazione del committente.
Serve la tessera anche per poche ore di lavoro in cantiere?
Sì. L'obbligo dipende dallo svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto e non dalla durata della presenza, quindi vale anche per un intervento di mezza giornata.
Il badge di cantiere sostituisce la tessera di riconoscimento?
No. Secondo la Circolare INL n. 1/2026 il badge non sostituisce la tessera ma vi aggiunge il codice univoco anticontraffazione, e le nuove caratteristiche diventano operative con il decreto ministeriale previsto dall'art. 3, comma 3, del Decreto-Legge n. 159/2025.