Tettoia e pergolato: non sono edilizia libera se stabilmente ancorati al suolo
Il TAR Lazio chiarisce che tettoie e pergolati coperti, se stabili e ancorati al suolo, richiedono il permesso di costruire e in area vincolata anche l’autorizzazione paesaggistica
Quando un intervento di installazione di una tettoia o di un pergolato può definirsi effettivamente “precario” o qualificato come edilizia libera? E in quali casi il Comune può imporre la demolizione anche a chi non ha materialmente eseguito l’abuso?
Pergolati e tettoie: quando l'edilizia libera sconfina nell'abuso
Torna a parlare di una dibattuta questione in materia di abusi edilizi il TAR Lazio, con la sentenza del 9 ottobre 2025, n. 17305, riguardante alcune opere realizzate su un fondo agricolo. Il ricorrente sosteneva che si trattasse di semplici interventi di edilizia libera, privi di rilevanza urbanistico-edilizia e destinati unicamente alla “messa in sicurezza e decorazione dell’area”.
Tra questi figuravano:
- un pergolato in legno e una piccola struttura mobile ricoperta da tegole;
- muretti in tufo alti meno di 50 cm;
- pannelli fotovoltaici su carrelli mobili;
- una canna fumaria temporanea;
- due finestre e una recinzione in pali di legno.
Tuttavia, l'Amministrazione aveva ritenuto che tali opere configurassero interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) poiché stabilmente ancorati al suolo e idonei a modificare lo stato dei luoghi, ordinandone la demolizione.
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