La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto per il personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni un regime fiscale agevolato sul trattamento economico accessorio: una parte dei compensi può essere assoggettata a un’imposta sostitutiva del 15%, in luogo dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.
La disciplina, tuttavia, ha lasciato aperto un problema applicativo: il limite di 50.000 euro di reddito da lavoro dipendente, richiesto per accedere al beneficio, deve essere verificato prendendo come riferimento il reddito dell’anno precedente oppure quello maturato nel 2026?
Dipendenti pubblici, tassazione al 15% sul trattamento accessorio: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Risposta del 15 settembre 2026, n. 173, precisando che la soglia reddituale deve essere riferita allo stesso periodo d’imposta nel quale opera l’agevolazione.
Il documento affronta inoltre il limite degli 800 euro e richiama un altro aspetto rilevante per le amministrazioni: l’individuazione delle voci retributive effettivamente riconducibili al trattamento economico accessorio.
Trattamento accessorio dei dipendenti pubblici: cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
La disciplina è contenuta nell’art. 1, comma 237, della Legge n. 199/2025, che per l’anno 2026 assoggetta a un’imposta sostitutiva del 15% i compensi relativi al trattamento economico accessorio erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
La disposizione comprende espressamente anche le indennità di natura fissa e continuativa e si applica al personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore.
L’agevolazione opera entro un limite di 800 euro ed è riservata ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro.
Restano esclusi il personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, destinatari delle specifiche agevolazioni fiscali previste dall’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 95/2017. Per il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale interessato dalle ulteriori misure richiamate dalla disposizione, il beneficio si aggiunge invece alle agevolazioni già previste.
Limite di 50.000 euro: quale reddito conta per l’agevolazione nel 2026
Il quesito sottoposto all’Agenzia nasce proprio dalla formulazione della norma, che individua la soglia di 50.000 euro senza precisare espressamente il periodo d’imposta cui deve essere riferita.
L’istante riteneva che il limite dovesse essere verificato nello stesso anno nel quale viene riconosciuto il beneficio, quindi nel 2026.
Una lettura condivisa dall’Agenzia delle Entrate che, in assenza di una diversa indicazione normativa, ritiene che il requisito debba essere verificato con riferimento al periodo d’imposta 2026.
Ai fini dell’accesso all’agevolazione, quindi, non rileva il reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno precedente, ma quello riferito allo stesso anno per il quale è prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Imposta sostitutiva al 15%: come si applica il limite annuo
La Risposta n. 173/2026 interviene anche sulla portata del limite degli 800 euro previsto dalla Legge di Bilancio.
Secondo l’Agenzia, il riferimento all’intero anno 2026 e la durata circoscritta della disciplina portano a considerare gli 800 euro come limite complessivo annuale dei compensi agevolabili.
L’imposta sostitutiva del 15% può quindi essere applicata nell’arco dell’intero periodo d’imposta su un ammontare massimo complessivo di 800 euro.
Quali compensi rientrano nel trattamento economico accessorio agevolabile
C’è infine un passaggio della risposta che assume particolare rilievo per le amministrazioni chiamate ad applicare il beneficio.
La Legge n. 199/2025 fa riferimento ai compensi per il trattamento economico accessorio, comprendendo espressamente le indennità di natura fissa e continuativa, ma il Fisco non individua nel dettaglio le singole voci retributive che possono essere sottoposte alla tassazione sostitutiva.
Spetta alla singola amministrazione individuare, sulla base della disciplina applicabile al rapporto di lavoro, le componenti retributive che rientrano effettivamente nel perimetro dell’agevolazione.