Chi genera crediti d’imposta fittizi con il Superbonus 110% commette una truffa aggravata o il reato più lieve di indebita percezione di erogazioni pubbliche? Basta cedere il credito perché il reato sia consumato, o serve che qualcuno lo usi davvero in compensazione? E da quando è possibile sequestrare beni per un valore pari al credito?
Sono le domande su cui la giurisprudenza penale si è divisa negli ultimi anni, con letture che arrivavano a conclusioni opposte, dal reato già consumato con la sola creazione del credito al semplice tentativo finché nessuno lo porta in compensazione o lo riscuote. A scioglierle sono ora le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 36526 del 16 ottobre 2026, dopo la rimessione della Seconda sezione di cui avevamo dato conto su queste pagine.
Non è una disputa per soli penalisti, perché da come viene qualificata la condotta e dal momento in cui il reato si considera commesso dipendono la pena e la possibilità di colpire i beni di chi ha generato quei crediti, ed è per questo che la pronuncia interessa da vicino committenti, imprese, tecnici asseveratori e cessionari.
Crediti fittizi e sequestro annullato, la vicenda
La vicenda trae le sue origini da un decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, nei confronti dell’amministratore di una società indagato per truffa aggravata. L’accusa era di aver costituito e ceduto a terzi un credito d’imposta fittizio, nato a seguito di una falsa asseverazione del completamento di opere agevolate con il Superbonus 110%.
In sede di riesame il Tribunale aveva annullato il sequestro relativo alla truffa, ritenendo il reato soltanto tentato. Il credito non risultava riscosso né compensato e lo Stato non aveva ancora subito una perdita effettiva, mentre gli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen., nella lettura del Tribunale, consentono la confisca per equivalente, e quindi il sequestro che la prepara, solo per il reato consumato.
La Procura della Repubblica sosteneva invece che il reato è consumato già quando lo Stato riconosce il credito, perché da quel momento se ne fa debitore. Rilevato il contrasto, la Seconda sezione ha rimesso alle Sezioni Unite due questioni. La prima è se la condotta integri la truffa aggravata dell’art. 640-bis o l’indebita percezione dell’art. 316-ter cod. pen.; la seconda, nel caso di truffa, se il reato sia consumato o tentato.
Opzioni dell’art. 121 e sistema dei controlli, il quadro normativo
Il perno della vicenda è l’art. 121 del Decreto-Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), che nella stagione del Superbonus consentiva di optare, in luogo della detrazione, per lo sconto in fattura o per la cessione a terzi di un credito d’imposta di pari importo. L’opzione andava comunicata in via telematica all’Agenzia delle Entrate e il credito diventava utilizzabile dal destinatario solo dopo l’accettazione sulla Piattaforma cessione crediti. Dal febbraio 2023 l’art. 2 del Decreto-Legge n. 11/2023 ha vietato in via generale nuove opzioni, salvo deroghe tassative poi ristrette dal Decreto-Legge n. 39/2024, ma queste regole restano decisive per i crediti già generati.
L’accesso al beneficio passava per gli adempimenti dell’art. 119, ovvero l’attestato di prestazione energetica ante e post intervento, il visto di conformità e le asseverazioni tecniche, comprese quelle sulla congruità delle spese. Il tutto era presidiato da un sistema di controlli che comprende i poteri di accertamento e di recupero dell’art. 121, la sospensione fino a trenta giorni delle comunicazioni a rischio prevista dall’art. 122-bis, i controlli a campione dell’ENEA e le segnalazioni dei Comuni.
Sul versante penale, l’art. 316-ter cod. pen. si apre con la clausola «salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis» e ha quindi carattere sussidiario. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite copre le sole condotte nelle quali l’ente erogatore non viene indotto in errore, perché si limita a prendere atto di una dichiarazione del richiedente.
Truffa aggravata o indebita percezione? La risposta delle Sezioni Unite
Su questo quadro, le Sezioni Unite affermano che nella materia del Superbonus 110% la costituzione di un credito d’imposta fittizio, mediante fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, integra la truffa aggravata degli artt. 640 e 640-bis cod. pen. e non l’indebita percezione dell’art. 316-ter.
Il Collegio dà così continuità all’orientamento che già riconduceva queste condotte alla truffa, muovendo dalla struttura del procedimento. Il beneficio non discende da una mera autocertificazione, ma da un compendio documentale fatto di fatture e delle asseverazioni e dei visti rilasciati da professionisti terzi qualificati, sul quale l’Amministrazione è legittimata a fare affidamento. La falsità, osservano i giudici, non si esaurisce nella mendace affermazione del richiedente ma investe l’intero sistema documentale costruito dalla legge, ed è funzionale a sviare i controlli predisposti per distinguere le richieste fondate da quelle prive dei requisiti.
Né vale obiettare che il controllo dell’Agenzia sia soltanto successivo. Filtri preventivi esistevano già nella disciplina originaria, perché la comunicazione dell’opzione può essere presa in carico o scartata, e l’art. 122-bis li ha rafforzati. L’errore rilevante sta proprio qui, perché la falsa documentazione induce l’Amministrazione a trattare come fondata un’opzione che, con i fatti rappresentati correttamente, non avrebbe potuto produrre gli effetti previsti dalla legge.
Neppure l’automazione telematica cambia la sostanza, perché riguarda le modalità con cui l’Amministrazione acquisisce i dati senza trasformare il procedimento in una presa d’atto. Per integrare la truffa non serve che ogni controllo sia stato effettivamente esercitato. Basta che artifici e raggiri siano idonei a neutralizzare o deviare il sistema di verifica e che, per loro effetto, l’Amministrazione si rappresenti come esistenti presupposti che in realtà mancano.
Quando si consuma la truffa sui crediti ceduti del Superbonus
Sul secondo quesito la risposta delle Sezioni Unite è netta. La truffa si consuma quando la prima cessione del credito si perfeziona, cioè quando l’opzione è stata comunicata all’Agenzia delle Entrate e il fornitore o il cessionario ha accettato il credito sulla Piattaforma cessione crediti. Non serve attendere che qualcuno lo usi in compensazione o lo riscuota.
Prima di quel passaggio il credito è ancora in capo a chi lo ha generato e non è entrato nel patrimonio di nessun altro, per cui la sola creazione non basta. Dopo, il credito fittizio appartiene a un altro soggetto e può essere speso, mentre la compensazione successiva è soltanto uno dei modi per utilizzarlo.
Il danno per lo Stato nasce in quel momento. Il cessionario estraneo alla frode che possiede la documentazione richiesta è infatti tutelato dall’art. 121, commi 6-bis e 6-quater, del Decreto Rilancio, e l’Agenzia può di regola recuperare le somme soltanto dal beneficiario originario. Il recupero, quando arriva, interviene quindi su un danno già prodotto e non sposta il momento in cui il reato si è consumato.
Diverso è il caso di chi utilizza il credito direttamente, senza cederlo. Qui, precisa la Corte in motivazione, il reato si consuma quando il credito viene messo a disposizione nel suo cassetto fiscale.
Asseverazioni e sequestri, cosa cambia per tecnici, imprese e cessionari
Dal punto di vista operativo, la pronuncia supera la sentenza n. 23402 dell’11 giugno 2024 della Terza sezione, commentata a suo tempo su queste pagine, che legava la consumazione alla riscossione o alla compensazione e limitava così il sequestro per equivalente ai crediti già riscossi o compensati. Con la nuova lettura, il sequestro diventa possibile già dopo la prima cessione, anche se il credito è rimasto inutilizzato.
Per i tecnici abilitati la sentenza ha un peso particolare, perché individua nelle asseverazioni il cuore della capacità ingannatoria della condotta. Un’attestazione infedele sul completamento dei lavori o sulla congruità delle spese non è quindi un vizio formale, ma ciò che trasforma il falso in truffa. Anche se la Corte non lo richiama, va ricordato che l’art. 119, comma 13-bis.1, del Decreto Rilancio punisce già in via autonoma, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro, il tecnico che espone informazioni false, omette informazioni rilevanti o attesta falsamente la congruità delle spese.
Per imprese e cessionari, infine, la tutela passa dalla documentazione. Il possesso dei documenti elencati dall’art. 121, comma 6-bis, dal titolo edilizio alle asseverazioni, fino al visto di conformità e al contratto d’appalto, esclude il concorso nella violazione del cessionario estraneo alla frode, salvo il dolo.
Conclusioni operative su truffa aggravata e crediti fittizi
In conclusione, le Sezioni Unite hanno ritenuto fondato il ricorso della Procura, annullando l’ordinanza limitatamente al sequestro relativo alla truffa e rinviando al Tribunale del riesame per un nuovo giudizio, che dovrà uniformarsi ai principi affermati. La decisione, resa in fase cautelare, non accerta responsabilità ma fissa le coordinate per l’intero contenzioso sui crediti fittizi del Superbonus.
Per chi ha operato in quella stagione il baricentro si sposta dal momento in cui il credito viene speso a quello in cui viene ceduto e accettato. La correttezza di fatture, asseverazioni e visti, insieme alla documentazione conservata, diventa così la prima tutela per tecnici, imprese e cessionari.
La pronuncia prosegue il solco delle Sezioni Unite che dal 2007 distinguono truffa e indebita percezione guardando a come funziona davvero il procedimento di erogazione. Lo applica a un sistema costruito sulla fiducia nei professionisti, una fiducia che, quando viene tradita, segna il confine del reato.
Superbonus e crediti fittizi, le domande più frequenti su truffa, cessione e sequestro
Chi crea un credito fittizio del Superbonus 110% commette truffa aggravata o indebita percezione?
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 36526 del 16 ottobre 2026) commette truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640 e 640-bis cod. pen.) e non indebita percezione (art. 316-ter cod. pen.). Questo vale quando il credito è costituito con fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti e con opzione per lo sconto in fattura o la cessione, perché fatture e asseverazioni false inducono in errore l’Amministrazione e ne sviano i controlli.
Quando si consuma la truffa sui crediti ceduti del Superbonus 110%?
Con il perfezionamento della prima cessione, cioè con la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate e l’accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario sulla Piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate. Non sono necessari l’utilizzo in compensazione, la riscossione o un’ulteriore cessione.
Se il credito ceduto del Superbonus 110% non è stato compensato si può disporre il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente?
Sì, purché la prima cessione si sia perfezionata, perché da quel momento la truffa aggravata è consumata e non soltanto tentata. Per questa ipotesi gli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen. consentono la confisca per equivalente, fermo restando che il sequestro richiede la verifica dei presupposti cautelari da parte del giudice.