VIA e sottostazioni condivise: il MASE chiarisce come gestire i procedimenti concomitanti

Con il riscontro a un interpello, il Ministero definisce i criteri per la gestione delle VIA/PAUR relative a impianti agrivoltaici e fotovoltaici che condividono la stessa opera di connessione alla rete

di Redazione tecnica - 26/05/2026

Cosa accade quando più impianti agrivoltaici condividono la stessa sottostazione? È possibile avviare più procedimenti di VIA sulla stessa opera di connessione? E soprattutto, la presenza di una valutazione ambientale già in corso può bloccare o rallentare le nuove istanze?

A fornire risposta alle domande di un’amministrazione provinciale è il MASE, in relazione a un interpello sulla gestione dei procedimenti di VIA/PAUR concomitanti relativi a impianti agrivoltaici e fotovoltaici che condividono le stesse opere di connessione.

Il chiarimento ministeriale interviene proprio sul punto più delicato di questi procedimenti: evitare che la condivisione delle opere di rete produca duplicazioni istruttorie, senza però compromettere l’autonomia della valutazione ambientale di ciascun impianto.

Fotovoltaico e opere di connessione condivise: il MASE sulle procedure VIA/PAUR

A rilevare è l’applicazione dell’art. 9 del d.Lgs. n. 190/2024 (c.d. “Decreto FER”) che oggi impone di includere nelle istanze autorizzative anche le opere di connessione di utenza e le opere di rete necessarie all’esercizio dell’impianto.

La sottostazione o la stazione di raccolta non vengono quindi considerate elementi separati rispetto all’impianto principale, ma parti del progetto che devono essere valutate all’interno della stessa procedura ambientale.

Nel caso prospettato dall’amministrazione, più impianti agrivoltaici distinti condividevano la stessa nuova sottostazione come opera di connessione alla rete. La documentazione relativa alla sottostazione era stata predisposta da un soggetto “capofila”, ma ciascuna istanza VIA/PAUR conteneva comunque la medesima documentazione ambientale relativa all’opera di rete.

Da qui il dubbio interpretativo posto al Ministero: come devono comportarsi le amministrazioni quando più procedimenti VIA insistono contemporaneamente sulla stessa infrastruttura? È possibile sospendere o archiviare le nuove istanze per evitare sovrapposizioni procedurali?

La questione si complica ulteriormente nei casi in cui sulla stessa sottostazione sia già pendente una VIA statale avviata presso il MASE, mentre nuovi procedimenti vengono presentati successivamente davanti alle amministrazioni territoriali competenti.

La distinzione tra VIA e titolo autorizzativo

Nel proprio riscontro, il Ministero ha richiamato anzitutto gli artt. 5 e 10 del Codice Ambiente (d.Lgs. n. 152/2006), evidenziando che la VIA costituisce una valutazione autonoma degli impatti ambientali del progetto e che, pur rappresentando un presupposto del procedimento autorizzativo, resta distinta dal rilascio del titolo finale.

Il piano della compatibilità ambientale va quindi separato da quello strettamente autorizzativo: il fatto che più impianti condividano la stessa infrastruttura di rete non consente di “trasferire” automaticamente la valutazione ambientale da un procedimento all’altro.

Secondo il Ministero, infatti, ogni progetto deve essere valutato unitariamente insieme alle proprie opere connesse.

VIA autonoma per ogni progetto: perché la sottostazione va sempre valutata

Sulla base di questa indicazione, ogni procedimento VIA/PAUR deve contenere autonomamente anche la documentazione relativa alla sottostazione condivisa.

Questo perché potrebbe accadere, per esempio, che il proponente “capofila” interrompa il procedimento, rinunci all’iniziativa oppure riceva una VIA negativa. Se gli altri progetti dipendessero integralmente dalla sua procedura ambientale, verrebbe meno l’autonomia valutativa delle ulteriori istanze.

Ciascun progetto deve invece fondarsi su una documentazione ambientale completa e autosufficiente, capace di sostenere autonomamente la relativa istruttoria e la condivisione della stessa sottostazione non determina alcuna “unicità” della VIA.

VIA su opere condivise: quando è possibile utilizzare valutazioni già svolte

Pur confermando l’autonomia della VIA, il Ministero ha però introdotto un importante elemento di flessibilità amministrativa: qualora l’opera connessa sia già stata oggetto di una valutazione ambientale compiutamente svolta in altro procedimento, l’autorità competente può avvalersi di quella valutazione, purché risulti pertinente, aggiornata e coerente rispetto al nuovo progetto esaminato.

Si apre così alla possibilità di valorizzare istruttorie ambientali già esistenti, evitando inutili duplicazioni sulla stessa infrastruttura fisica.

Attenzione però, perché non si tratta di una VIA “trasferibile” da un procedimento all’altro: la nuova amministrazione competente mantiene infatti piena responsabilità sulla valutazione ambientale del progetto esaminato e deve comunque verificare la coerenza della documentazione rispetto agli impatti del nuovo impianto e alle eventuali interazioni cumulative.

In pratica, l’amministrazione può utilizzare valutazioni già effettuate sulla stessa opera di connessione, evitando di ripetere integralmente attività istruttorie già svolte.

VIA statale e VIA regionale: come coordinare i procedimenti sulla stessa sottostazione

Le stesse conclusioni sono state estese anche ai casi in cui sulla medesima sottostazione convivano una VIA statale già avviata presso il MASE oppure nuove VIA regionali o provinciali relative ad altri impianti.

Anche in questo scenario, vale il principio secondo cui ogni progetto deve essere valutato unitariamente insieme alle proprie opere connesse, indipendentemente dall’autorità competente che gestisce il procedimento.

Sottostazioni condivise e VIA: le conseguenze operative per enti e operatori

In conclusione, la condivisione della stessa sottostazione non consente di “assorbire” la VIA di un impianto all’interno di un altro procedimento. Ogni progetto mantiene infatti una propria autonomia valutativa e deve contenere anche la documentazione relativa alle opere di connessione necessarie al suo esercizio.

Allo stesso tempo, però, il Ministero riconosce alle amministrazioni la possibilità di utilizzare valutazioni ambientali già svolte sulla medesima infrastruttura, evitando di ripetere integralmente istruttorie identiche quando la documentazione risulti ancora aggiornata e coerente rispetto al nuovo progetto esaminato.

Per Province e Regioni il chiarimento assume particolare rilevanza soprattutto nei territori interessati da una forte concentrazione di impianti FER, dove la condivisione delle opere di connessione sta diventando sempre più frequente e la gestione coordinata dei procedimenti VIA/PAUR è ormai una questione destinata a presentarsi con continuità.

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