L’Agenzia delle Entrate ha attivato Vi.diCo.Web – Visto di conformità, il nuovo servizio telematico che consente ai professionisti di gestire direttamente online le comunicazioni necessarie per esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità.
Attraverso la piattaforma, disponibile nell’area riservata del sito istituzionale, sarà possibile non soltanto presentare la comunicazione preventiva, ma anche trasmettere eventuali integrazioni, aggiornare i dati già comunicati, verificare lo stato delle pratiche e segnalare l’eventuale rinuncia all’attività.
Il servizio è disciplinato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2026, prot. n. 259305, che ne definisce le modalità di utilizzo e prevede un passaggio graduale al nuovo sistema.
Dall’11 gennaio 2027 Vi.diCo.Web diventerà infatti l’unico canale utilizzabile per la trasmissione delle comunicazioni, mentre fino a quella data resteranno disponibili anche le modalità precedenti, compresa la posta elettronica certificata (PEC).
Vi.diCo.Web: le novità per i professionisti abilitati al visto di conformità
Il passaggio a Vi.diCo.Web non modifica i requisiti richiesti ai professionisti per rilasciare il visto di conformità, ma riguarda le modalità con cui devono essere presentate e gestite le comunicazioni previste dalla normativa. Resta infatti necessario comunicare preventivamente all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di esercitare questa facoltà, fornendo le informazioni e la documentazione richieste.
Con il nuovo servizio, l’adempimento può essere assolto attraverso una procedura guidata online che consente di compilare la comunicazione e trasmetterla alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del professionista. Una volta concluso il periodo transitorio, non sarà quindi più possibile ricorrere ai precedenti canali di invio.
Vi.diCo.Web riguarda esclusivamente le comunicazioni relative all’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità e non le modalità con cui il visto viene materialmente apposto sulle dichiarazioni fiscali.
Comunicazione preventiva per il visto di conformità: la normativa
La disciplina del visto di conformità trova il proprio riferimento nel D.Lgs. n. 241/1997, il cui art. 35 regola il rilascio del visto nell’ambito dell’assistenza fiscale, mentre l’art. 21 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 disciplina la comunicazione preventiva che i professionisti devono presentare all’Agenzia delle Entrate per esercitare questa facoltà.
Il provvedimento del 22 settembre 2026 si inserisce in tale quadro normativo, dando attuazione all’art. 22 del D.Lgs. n. 1/2024, dedicato al rafforzamento dei servizi digitali dell’Amministrazione finanziaria, e all’art. 38, comma 5, del D.L. n. 78/2010. Nelle motivazioni viene inoltre richiamato il D.Lgs. n. 141/2026, che ha approvato il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, con riferimento alla decorrenza dal 1° gennaio 2027 delle disposizioni interessate dal riordino.
Accesso a Vi.diCo.Web: compilazione, documenti e polizza assicurativa
Il servizio è accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, previa autenticazione tramite SPID, Carta d’identità elettronica (CIE) o Carta nazionale dei servizi (CNS). Nei casi previsti dalla normativa è consentito anche l’utilizzo delle credenziali Entratel o Fisconline.
Una volta effettuato l’accesso, il professionista può compilare la comunicazione inserendo le informazioni e rendendo le dichiarazioni richieste dall’art. 21 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164. Devono essere indicati i dati identificativi e professionali, le informazioni relative all’attività esercitata e gli elementi riguardanti le eventuali strutture attraverso le quali si intende effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Particolare attenzione deve essere riservata alle garanzie assicurative necessarie per l’esercizio della facoltà di apporre il visto di conformità. Il provvedimento richiede infatti di riportare i dati delle garanzie stipulate e di allegare la documentazione prevista dall’art. 21, comma 2, lettera a), del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, relativa alla copertura assicurativa.
La comunicazione viene trasmessa alla Direzione regionale territorialmente competente e il sistema attesta l’avvenuta protocollazione da parte dell’ufficio destinatario. Tale attestazione documenta l’acquisizione della pratica, ma non deve essere confusa con la verifica dell’abilitazione del professionista, per la quale la piattaforma mette a disposizione una specifica funzionalità di consultazione dell’elenco informatizzato.
Variazioni entro 30 giorni, integrazioni e rinuncia: gli adempimenti online
Vi.diCo.Web può essere utilizzato anche da coloro che hanno già comunicato all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità e devono successivamente aggiornare la propria posizione.
Il servizio permette, in particolare, di trasmettere eventuali integrazioni che si rendano necessarie rispetto a una comunicazione già presentata, segnalare le variazioni dei dati e dei documenti precedentemente comunicati oppure formalizzare la rinuncia alla facoltà di rilasciare il visto attraverso l’apposita funzionalità.
Per le variazioni resta fermo un termine che i professionisti devono tenere presente: la comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data in cui si verifica la modifica. La previsione, contenuta nel paragrafo 3.5 del provvedimento, conferma il termine già previsto dall’art. 21 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, senza introdurre un nuovo obbligo temporale.
La piattaforma consente inoltre di consultare lo storico delle comunicazioni inviate, conoscere lo stato di lavorazione delle pratiche e verificare la propria presenza nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati all’apposizione del visto.
Visto di conformità: dall’11 gennaio 2027 addio alla PEC
Il passaggio alla nuova procedura sarà graduale. Nella fase iniziale, infatti, Vi.diCo.Web si affianca ai canali già utilizzati per la presentazione delle comunicazioni, consentendo ai professionisti di scegliere se ricorrere immediatamente al servizio telematico oppure continuare temporaneamente a utilizzare le modalità precedenti.
A partire dall’11 gennaio 2027, secondo quanto stabilito dal paragrafo 5.2 del provvedimento, la comunicazione prevista dall’art. 21 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso Vi.diCo.Web, che diventerà il riferimento per la gestione delle comunicazioni preventive e dei successivi aggiornamenti.
La scadenza interessa quindi sia i professionisti che intendono iniziare a esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità, sia quelli già abilitati che devono comunicare variazioni, integrazioni o la rinuncia. Il cambiamento riguarda il canale di trasmissione, mentre restano invariati gli obblighi sostanziali e documentali previsti dalla disciplina di riferimento.
Per approfondire le procedure di compilazione e trasmissione è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate la guida operativa all’utilizzo di Vi.diCo.Web, che accompagna i professionisti nell’utilizzo delle funzionalità del nuovo servizio.