La tutela della riservatezza nel whistleblowing non dipende soltanto dalla sicurezza del canale attraverso il quale viene trasmessa la segnalazione, ma va preservata anche successivamente, quando iniziano le verifiche e diventa necessario acquisire informazioni, ascoltare i soggetti coinvolti e ricostruire i fatti senza fornire elementi che permettano di risalire alla persona che ha effettuato la segnalazione.
Con la delibera n. 344 del 9 settembre 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha irrogato una sanzione di 15.000 euro a ciascuno dei componenti dell’organo incaricato della gestione delle segnalazioni whistleblowing di una società privata, ritenendo violato l’obbligo di riservatezza previsto dal D.Lgs. n. 24/2023.
Anche una piattaforma crittografata, capace di proteggere adeguatamente l’identità del segnalante nella fase di ricezione, può infatti perdere efficacia quando le successive attività istruttorie vengono condotte attraverso domande, riferimenti e informazioni di contesto che, messi in relazione tra loro, consentono agli interessati di comprendere quale vicenda sia oggetto di verifica e chi possa averla segnalata.
Whistleblowing e riservatezza: sanzioni ANAC per chi espone il segnalante
La vicenda ha avuto origine dalla segnalazione presentata da un dipendente attraverso il canale interno di una società privata e relativa a presunte condotte illecite connesse a una progettualità contrattuale.
ANAC ha preliminarmente riconosciuto al dipendente la qualifica di whistleblower e, quindi, l’applicabilità delle tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023. Ai fini dell’accesso a tali garanzie rileva che il segnalante abbia fondati motivi per ritenere vere, al momento della segnalazione, le informazioni comunicate, mentre le ragioni personali che lo hanno indotto ad agire non incidono, di per sé, sul riconoscimento della protezione prevista dalla disciplina.
Il procedimento sanzionatorio ha riguardato due aspetti: ANAC ha verificato se fossero state effettivamente svolte le attività necessarie per dare seguito alla segnalazione interna, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 24/2023, e se fosse stato rispettato l’obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante previsto dall’art. 12 e sanzionato dall’art. 21, comma 1, lettera a), dello stesso decreto.
Il primo profilo è stato archiviato, mentre sul secondo l’Autorità ha accertato la violazione e ha applicato la sanzione.
Cosa verifica ANAC nella gestione della segnalazione
Per quanto riguarda l’attività svolta dal gestore, ANAC ha ritenuto dimostrato che, dopo la ricezione della segnalazione, fossero state effettivamente compiute attività di verifica e analisi e ha quindi archiviato la relativa contestazione.
Il sindacato dell’Autorità non si estende, in assenza di palese irragionevolezza, alla valutazione nel merito delle conclusioni raggiunte dal soggetto incaricato di gestire la segnalazione, ma riguarda l’effettivo svolgimento delle attività necessarie per darle seguito.
Le attività svolte nel corso dell’istruttoria devono però poter essere ricostruite e documentate, perché il principio di accountability richiede al gestore di dimostrare quanto compiuto nell’esercizio delle proprie funzioni, comprese le interviste effettuate durante gli accertamenti e la loro verbalizzazione.
La documentazione permette così di ricostruire gli accertamenti svolti, le modalità seguite e gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria.
Identificazione indiretta e tutela dell’art. 12 del d.Lgs. n. 24/2023
L’art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce che l’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione dalla quale essa possa essere ricavata, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dell’interessato, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione e autorizzate al trattamento dei dati.
ANAC concentra la propria interpretazione sulla locuzione “può evincersi”, dalla quale deriva che la violazione della riservatezza non richiede necessariamente la prova dell’effettiva identificazione del whistleblower da parte del destinatario delle informazioni.
È sufficiente che le informazioni comunicate siano idonee a consentire quella identificazione, direttamente oppure attraverso il collegamento con altri elementi di cui il soggetto dispone.
Rientrano quindi nella tutela anche dati, circostanze e riferimenti che, pur non identificando direttamente il segnalante, consentano di ricostruirne l’identità se letti alla luce del contesto nel quale vengono comunicati e delle informazioni già conosciute da chi li riceve.
Le cautele necessarie durante gli accertamenti
ANAC considera la gestione di una segnalazione whistleblowing “ontologicamente differente” rispetto a quella di una segnalazione ordinaria, perché l’accertamento dei fatti deve essere condotto mantenendo costantemente la protezione delle persone e delle informazioni coinvolte.
La tutela non riguarda soltanto l’identità del segnalante, ma comprende anche il soggetto segnalato, il contenuto della segnalazione e le persone che vi sono menzionate. Le modalità scelte per svolgere gli accertamenti devono perciò tenere conto del rischio che informazioni apparentemente circoscritte diventino identificative una volta inserite nel contesto organizzativo conosciuto dai destinatari.
Nel caso esaminato, ANAC ha ritenuto che l’attività dell’organo di gestione si fosse concentrata sull’accertamento dei fatti senza preservare adeguatamente la riservatezza del whistleblower, compromettendo la protezione che gli strumenti informatici avevano garantito nella fase iniziale.
Quando l’istruttoria può rendere riconoscibile il segnalante
La segnalazione era stata acquisita attraverso una piattaforma crittografata che aveva assicurato un livello elevato di riservatezza, protezione che non è stata mantenuta nel corso della successiva attività istruttoria, quando sono state effettuate interviste e formulate domande direttamente collegate all’oggetto della segnalazione.
Le informazioni fornite agli intervistati, lette insieme a quelle di cui essi già disponevano, hanno creato secondo ANAC un rischio ingiustificato di identificazione della persona segnalante.
Tra gli elementi considerati vi sono stati anche riferimenti alla seniority del dipendente e al ruolo svolto nella redazione del contratto interessato dalla segnalazione, oltre alla conoscenza dello specifico accordo sottoposto a verifica e al coinvolgimento degli intervistati nella medesima operazione.
Prese singolarmente, queste informazioni possono apparire neutre; inserite però nel contesto del gruppo di lavoro, dei ruoli ricoperti e delle conoscenze già possedute dalle persone ascoltate, possono restringere sensibilmente il numero dei soggetti dai quali la segnalazione potrebbe provenire.
Gli elementi che hanno portato all’identificazione
Nel caso affrontato dalla delibera, ANAC ha rilevato anche una serie di circostanze dalle quali ha desunto che l’identificazione del whistleblower fosse effettivamente avvenuta.
Sono state considerate, tra l’altro, l’estromissione del segnalante da attività lavorative connesse alla progettualità oggetto della segnalazione, alcuni elementi dai quali emergeva la conoscenza della provenienza della segnalazione e le iniziative disciplinari adottate successivamente, fino al licenziamento.
Quest’ultimo era già stato esaminato dal giudice del lavoro che, con una sentenza non ancora definitiva, ne ha riconosciuto il carattere ritorsivo e ne ha dichiarato la nullità in relazione alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 24/2023.
ANAC ha considerato tali circostanze nella ricostruzione dell’avvenuta identificazione del segnalante, mentre l’accertamento della natura ritorsiva del licenziamento resta sul distinto piano della tutela giurisdizionale.
Whistleblowing: come organizzare le verifiche senza esporre la fonte
La gestione delle verifiche richiede, secondo ANAC, perizia e prudenza e deve essere organizzata adottando strategie di de-identificazione adeguate alle caratteristiche della vicenda.
Prima di formulare le domande e individuare i soggetti da ascoltare occorre considerare le informazioni già conosciute dagli interessati, il numero delle persone coinvolte, i rispettivi ruoli e il rischio che gli elementi acquisiti durante le interviste vengano successivamente confrontati o condivisi.
ANAC richiama, tra le possibili modalità operative, la creazione di un “falso target”, attraverso un’attività di verifica più ampia rispetto alla singola vicenda segnalata, in modo che gli intervistati non possano comprendere immediatamente quale episodio abbia determinato l’indagine.
L’accertamento può essere esteso a più pratiche o a una platea più ampia di soggetti, oppure inserito nell’ambito di un’attività di compliance auditing, programmata o straordinaria, così da ridurre la possibilità che la stessa apertura delle verifiche renda riconoscibile la segnalazione dalla quale hanno avuto origine.
Le cautele cambiano in funzione delle caratteristiche del caso e del contesto organizzativo e diventano particolarmente importanti quando la vicenda coinvolge un gruppo ristretto di persone o attività alle quali hanno partecipato pochi soggetti, perché in situazioni di questo tipo anche informazioni apparentemente generiche possono restringere rapidamente il numero dei possibili segnalanti.