Accertamento di conformità: il Consiglio di Stato chiarisce gli effetti della DIA sulla sanatoria
In una recente sentenza, Palazzo Spada ribadisce che il rigetto della sanatoria ex art. 36 rende vincolato l’ordine di demolizione e irrilevante una DIA precedente
Quando un titolo dichiarativo, come una DIA, può essere considerato irrilevante ai fini della legittimità di un intervento edilizio?
E cosa accade quando, a distanza di anni, il privato invoca una vecchia DIA per contrastare un ordine di demolizione fondato sul diniego dell’accertamento di conformità?
Infine, fino a che punto il tempo trascorso può incidere sull’affidamento del proprietario e sulle valutazioni della pubblica amministrazione?
Sono interrogativi che trovano una risposta chiara nella sentenza del Consiglio di Stato del 21 novembre 2025, n. 9128, chiamata a valutare la legittimità di un ordine di demolizione adottato dopo il rigetto delle istanze di accertamento di conformità.
Ordine di demolizione e accertamento di conformità: il Consiglio di Stato chiarisce perché una DIA non produce effetti
La controversia ha riguardato un immobile per il quale il proprietario aveva presentato nel 2013 due istanze di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, relative alla trasformazione del secondo piano da rustico/deposito in abitazione e alla trasformazione del sottotetto da volume tecnico in mansarda abitabile e alla trasformazione del piano terra da volume tecnico in abitazione e alla chiusura della scala esterna con creazione di nuova volumetria.
Il Comune aveva rigettato entrambe le istanze e il TAR aveva confermato la legittimità dei dinieghi. Parallelamente, era rimasta pendente l’ordinanza di demolizione n. 3/2016.
Gli eredi del proprietario avevano proposto appello sostenendo che le opere avrebbero dovuto considerarsi coperte da una DIA del 2004, relativa a lavori di completamento, redistribuzione interna, cambio di destinazione d’uso e sistemazioni esterne. Avevano inoltre lamentato il lungo lasso temporale trascorso e un difetto di motivazione in relazione all’interesse pubblico concreto.
Dopo che le censure erano state respinte in primo grado, i ricorrenti hanno proposto appello al Consiglio di Stato.
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