Inversione procedimentale: il TAR sull'accesso agli atti dopo l'aggiudicazione

Quando l’accesso agli atti può essere differito dopo l’aggiudicazione? Il TAR Sicilia chiarisce il ruolo dell’inversione procedimentale, dell’art. 35 del Codice e del rito ex art. 116 c.p.a.

di Redazione tecnica - 27/12/2025

Quando si parla di accesso agli atti nelle procedure di gara, l’istinto è quello di individuare nell’aggiudicazione il momento in cui la trasparenza diventa piena. Una sorta di linea di confine oltre cui tutto dovrebbe essere conoscibile, soprattutto per il concorrente che intende verificare la correttezza dell’esito della procedura o valutare l’opportunità di agire in giudizio.

Ma è davvero così? L’aggiudicazione coincide sempre con la definitiva chiusura del procedimento? Soprattutto, cosa accade quando la gara è stata gestita con l’inversione procedimentale e parte della documentazione amministrativa non è stata ancora esaminata dalla stazione appaltante?

Si tratta di una questione sicuramente rilevante quando la procedura ex art. 107, comma 3, del Codice Appalti spezza la sequenza tradizionale delle fasi di gara, rendendo sempre meno sovrapponibili il momento dell’aggiudicazione e quello della completa definizione delle posizioni dei concorrenti. Di fatto, quel che accade è che anche dopo l’aggiudicazione, l’istruttoria non può dirsi ancora del tutto esaurita.

È proprio in questo spazio “intermedio” che si colloca il problema affrontato dal TAR Sicilia con l’ordinanza del 21 novembre 2025, n. 2522: stabilire se, e in che misura, il diritto di accesso agli atti possa essere esercitato quando la gara è formalmente conclusa, ma il procedimento non ha ancora completato tutte le sue verifiche, e chiarire quale sia il corretto quadro normativo e processuale di riferimento per tutelare l’interesse conoscitivo del concorrente,

Accesso agli atti dopo l’aggiudicazione e inversione procedimentale: il chiarimento del TAR 

La controversia prende le mosse da una procedura aperta sopra soglia per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, bandita da una stazione appaltante per un intervento di manutenzione straordinaria. La gara era stata impostata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e gestita facendo ricorso al meccanismo dell’inversione procedimentale.

All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione aveva formulato la graduatoria e individuato l’aggiudicatario. In questa fase, proprio in ragione dell’inversione procedimentale, la documentazione amministrativa dei concorrenti non collocati al primo posto non era stata ancora esaminata, rimanendo chiusa e sottratta a una valutazione istruttoria completa da parte della stazione appaltante.

Dopo l’aggiudicazione, uno dei concorrenti presentava istanza di accesso agli atti, chiedendo di poter esaminare la documentazione amministrativa degli altri partecipanti, ritenuta rilevante per valutare la legittimità dell’esito della gara e, in particolare, per verificare la corretta ammissione degli operatori meglio classificati.

La stazione appaltante, tuttavia, riscontrava l’istanza consentendo solo una ostensione parziale. L’accesso veniva negato o differito con riferimento alla documentazione amministrativa che non era stata ancora sottoposta a valutazione, richiamando espressamente il fatto che la procedura non aveva ancora esaurito tutte le proprie fasi istruttorie. A ciò si aggiungevano le opposizioni dei controinteressati, intervenute dopo l’aggiudicazione, con cui veniva chiesto di limitare l’accessibilità agli atti richiesti.

Il concorrente istante contestava tale impostazione, sostenendo che l’aggiudicazione avrebbe dovuto segnare il momento della piena conoscibilità degli atti di gara e che non vi fosse più spazio per un differimento dell’accesso. Secondo questa prospettazione, la vicenda avrebbe dovuto essere ricondotta alla disciplina speciale sull’accesso agli atti prevista dal Codice dei contratti pubblici.

La questione veniva quindi sottoposta al TAR, chiamato a chiarire se, in presenza di una gara gestita con inversione procedimentale, l’accesso alla documentazione amministrativa potesse essere legittimamente rinviato anche dopo l’aggiudicazione e quale fosse il corretto inquadramento normativo e processuale della tutela invocata.

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