Accesso agli atti di gara: il Consiglio di Stato su trasparenza, riservatezza e termini di impugnazione

Palazzo Spada chiarisce che il termine per ricorrere decorre solo dalla conoscenza effettiva degli atti e ribadisce i limiti all’oscuramento per segreti tecnici e commerciali

di Redazione tecnica - 19/12/2025

Nel sistema degli appalti pubblici, l’accesso agli atti di gara non è più soltanto un tema di trasparenza amministrativa, ma è diventato un passaggio che incide direttamente sulla possibilità di valutare consapevolmente l’avvio di un contenzioso.

Il Codice dei Contratti prova a governare questa dinamica con una disciplina che lavora su due piani: da un lato, consente di proteggere i segreti tecnici e commerciali, ammettendo all’art. 35 l’oscuramento, ma lo subordina a una dichiarazione motivata e comprovata, riferita a informazioni specifiche e non a generiche esigenze di tutela del know-how.

Dall’altro lato, la stessa norma stabilisce che l’accesso deve essere consentito quando risulti indispensabile ai fini della difesa in giudizio, imponendo alla stazione appaltante una valutazione concreta tra interessi contrapposti.

A questo impianto si collega l’art. 36, che, nella logica acceleratoria del Codice, rende disponibili gli atti tramite piattaforma e colloca le decisioni sugli oscuramenti in un perimetro procedimentale particolarmente stringente, proprio perché l’accesso non può trasformarsi nel "collo di bottiglia" della fase successiva all’aggiudicazione.

È in questo quadro che si collocano alcune domande decisive: quando decorre davvero il termine per impugnare gli atti di gara? Può iniziare a decorrere prima che l’operatore economico abbia effettiva contezza del contenuto delle offerte concorrenti? E fino a che punto la riservatezza può comprimere l’accesso difensivo senza costringere i concorrenti a proporre ricorsi “al buio”?

A questi interrogativi risponde la sentenza del Consiglio di Stato del 4 dicembre 2025, n. 9573, che affronta il tema con un’impostazione di sistema e con ricadute operative di particolare rilievo.

Accesso agli atti di gara e termini di impugnazione: quando decorre davvero la tutela giurisdizionale

Il caso affrontato da Palazzo Spada trae origine da una procedura aperta per l’affidamento di un servizio di durata pluriennale.

Un operatore economico, classificatosi secondo con uno scarto di punteggio contenuto rispetto all’aggiudicatario, aveva presentato istanza di accesso agli atti chiedendo l’ostensione integrale delle offerte tecniche ed economiche dell’aggiudicatario e di un altro concorrente, nonché della documentazione amministrativa e degli atti relativi alla verifica di anomalia.

La stazione appaltante aveva accolto solo parzialmente l’istanza, disponendo l’oscuramento di ampie parti delle offerte, sulla base della dedotta presenza di segreti tecnici e commerciali.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto legittimo tale operato, valorizzando sia la tutela della riservatezza sia la mancata dimostrazione, da parte dell’istante, dell’indispensabilità della documentazione ai fini difensivi.

Secondo il concorrente, tuttavia, proprio l’estensione degli oscuramenti impediva di comprendere le ragioni dell’attribuzione dei punteggi e, quindi, di valutare consapevolmente se e come impugnare l’aggiudicazione. Da qui l’appello al Consiglio di Stato.

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