Acquisizione gratuita e abuso edilizio: il CGARS ribadisce l’automatismo della sanzione

Per il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia, l’acquisizione al patrimonio comunale ex art. 31 d.P.R. 380/2001 si perfeziona ipso iure con l’inottemperanza e non può essere rimessa in discussione

di Redazione tecnica - 06/11/2025

Nel complesso equilibrio tra repressione dell’abusivismo edilizio e garanzie del diritto di proprietà, riveste particolare rilevanza la natura dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31 del Testo Unico Edilizia.

L’atto che il Comune adotta successivamente, ossia la “presa d’atto” di acquisizione, non crea il trasferimento, ma lo riconosce formalmente per consentire la trascrizione e l’immissione in possesso.

Un atto quindi vincolato, non discrezionale, impugnabile solo per vizi formali propri, che si produce ipso iure per effetto dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.

Acquisizione al patrimonio comunale: atto impugnabile solo per vizi formali

A confermare che l’effetto traslativo è automatico è la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana del 2 ottobre 2025, n. 743, respingendo il ricorso di un privato che aveva realizzato, in totale assenza di titolo, un fabbricato di circa 170 mq destinato ad abitazione familiare.

Dopo il rigetto della domanda di sanatoria, il Comune aveva emesso un’ordinanza di demolizione rimasta inottemperata.

Accertato il mancato ripristino, l’amministrazione aveva successivamente disposto l’acquisizione gratuita dell’immobile e delle relative aree di sedime, ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, del Testo Unico Edilizia.

La ricorrente, titolare di un diritto di abitazione trascritto in forza di un provvedimento di assegnazione della casa familiare, impugnava l’atto sostenendo di non essere stata destinataria dell’ingiunzione a demolire e di essere titolare di un diritto opponibile ai terzi.

Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che l’acquisizione avesse natura meramente ricognitiva e che l’ordine di demolizione fosse ormai definitivo. Da qui l’appello al CGARS.

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