Inottemperanza demolizione e acquisizione sedime: il punto del Consiglio di Stato
La sentenza n. 7378/2025 chiarisce quando l’acquisizione del sedime opera automaticamente e quali limiti valgono per l’area pertinenziale ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001
Quando un ordine di demolizione non viene eseguito, fino a che punto l’amministrazione deve specificare i confini dell’area acquisita?
L’effetto acquisitivo riguarda soltanto il manufatto e il sedime o si estende anche alle aree pertinenziali? E, soprattutto, cosa succede se il Comune individua il sedime dagli atti, senza un frazionamento o una motivazione specifica?
La sentenza del Consiglio di Stato del 18 settembre 2025, n. 7378, affronta ancora una volta il nodo critico dell’individuazione dell’area da acquisire in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, riaffermando principi fondamentali per tecnici e operatori del settore.
Acquisizione automatica del sedime: procedimento e motivazioni secondo il Consiglio di Stato
Il caso riguarda l’impugnazione dell’accertamento dell’inottemperanza alla demolizione di opere abusive, con acquisizione gratuita dell’immobile e dell’area di sedime, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Queste le motivazioni che il ricorrente aveva già segnalato in rpimo grado:
- il manufatto sarebbe stato realizzato dalla precedente proprietaria, e lui sarebbe stato estraneo all’abuso;
- la normativa regionale (L.R. Lazio n. 15/2008) vieterebbe l’acquisizione del sedime in caso di estraneità del proprietario;
- il Comune avrebbe acquisito un’intera particella senza previo frazionamento;
- l’acquisizione avrebbe riguardato un’area di estensione superiore ai limiti di legge.
Il TAR aveva respinto il ricorso, confermando che il proprietario non avrebbe dimostrato la propria effettiva estraneità all’abuso e che l’acquisizione dell’area di sedime discende automaticamente dalla norma statale.
Da qui l’appello dinanzi al Consiglio di Stato.
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