Ante’ 67, nuova costruzione in area vincolata e doppia conformità: il no del TAR alla sanatoria

L’ante ’67 non giustifica qualsiasi ricostruzione: il TAR Campania conferma i limiti dell’accertamento di conformità e chiarisce la distinzione tra ristrutturazione e nuova costruzione

di Redazione tecnica - 09/07/2025

Quali limiti incontra l’accertamento di conformità in caso di demolizione e ricostruzione? Che valore ha la datazione "ante 1967" ai fini della legittimità edilizia? Quando un intervento può dirsi una ristrutturazione e quando invece è una nuova costruzione soggetta a vincoli più stringenti?

A queste domande ha risposto il TAR Campania con la sentenza del 25 giugno 2025 n. 1191, affrontando un caso emblematico di diniego di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Sanatoria per nuova costruzione su area vincolata: quando non basta invocare l’ante ’67

Il caso nasce dal ricorso contro il diniego di accertamento di conformità opposto da un’Amministrazione Comunale per un fabbricato realizzato in parziale difformità rispetto a un immobile ante ’67, successivamente demolito e ricostruito con delocalizzazione parziale nel 1976.

Secondo il Comune, l’intervento avrebbe costituito non un intervento di demoricostruzione, ma la realizzazione di una nuova costruzione soggetta a vincoli paesaggistici e in contrasto con la disciplina urbanistica vigente. Il fabbricato ricostruito risultava infatti insistente su un’area vincolata ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), dove era vietata l’edificazione.

Una tesi che il TAR ha condiviso, come dimostra il chiarimento operato dal giudice amministrativo su alcuni principi chiave in materia di normativa edilizia e urbanistica relativi a:

  • doppia conformità edilizia e urbanistica ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001;
  • edificazione "ante '67";
  • differenza tra ristrutturazione e nuova costruzione nel caso di un intervento di demoricostruzione.
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