Appalti di servizi e Piano di assorbimento del personale: interviene ANAC
ANAC (delibere n. 420 e 421/2025) chiarisce che l’obbligo di presentare un piano di assorbimento del personale è illegittimo se mancano i dati sul personale uscente.
Quando può davvero essere preteso un piano di assorbimento del personale nei contratti di servizi, e fino a che punto la Stazione appaltante può imporre obblighi che di fatto rendono impossibile la partecipazione alle imprese non uscenti?
Appalti di servizi e Piano di assorbimento del personale: le delibere di ANAC
Sono domande che toccano uno dei nodi più delicati della disciplina delle clausole sociali negli appalti pubblici, a cui risponde l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con le delibere n. 420 e 421 del 22 ottobre 2025, adottate in sede di precontenzioso riguardante una gara per i servizi di pulizia nelle caserme di Polizia e Carabinieri della Città Metropolitana di Genova.
Entrando nel merito, la Prefettura di Genova aveva escluso un
operatore economico per non aver presentato un piano dettagliato di
assorbimento del personale impiegato dall’appaltatore uscente, come
richiesto nel disciplinare di gara.
L’impresa ricorrente, tuttavia, aveva segnalato di non disporre di
alcun dato utile per redigere tale piano, poiché la stessa Stazione
appaltante non aveva fornito l’elenco dei lavoratori da
riassorbire, né informazioni su qualifiche, inquadramenti
o monte ore.
Un’omissione tutt’altro che marginale. Come ha riconosciuto ANAC, non si può pretendere che un concorrente elabori un piano “realistico” di continuità occupazionale senza conoscere il personale di riferimento.
L’Autorità ha quindi ritenuto non conforme alla disciplina di riferimento l’operato della Prefettura, invitandola ad annullare in autotutela l’esclusione e a rinnovare le operazioni di gara, eventualmente estendendo la verifica anche ad altri casi analoghi.
Per comprendere il ragionamento dell’ANAC è utile, come sempre, circoscrivere il quadro normativo di riferimento.
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