Ascensore condominiale in edificio vincolato: il TAR sul silenzio assenso della Soprintendenza

Il silenzio assenso incontra dei limiti per l’installazione di ascensori in edifici vincolati, compreso il ruolo del condominio nelle richieste ex legge 13/1989. A chiarirlo è il TAR in un'interessante sentenza

di Redazione tecnica - 15/12/2025

È possibile installare un ascensore condominiale in un edificio vincolato avvalendosi della disciplina sul superamento delle barriere architettoniche? E fino a che punto il termine di 120 giorni previsto dalla legge n. 13/1989 può condurre alla formazione del silenzio assenso nei confronti della Soprintendenza? Qual è, infine, il ruolo del condominio quando l’intervento riguarda parti comuni tutelate, e quali margini conserva il singolo condomino?

La sentenza del TAR Lazio del 2 dicembre 2025, n. 21709, affronta questi interrogativi e mette in ordine alcuni nodi applicativi rilevanti: la legittimazione alla richiesta, il rapporto tra tutela del bene culturale e diritto all’accessibilità e, soprattutto, i limiti del silenzio assenso nei procedimenti che coinvolgono beni culturali.

Ascensori in edifici vincolati e silenzio assenso: il TAR Lazio sulla legittimazione e sui limiti dell’autorizzazione

Il caso prende avvio dalla richiesta presentata alla Soprintendenza da una proprietaria che, ritenendo necessario migliorare l’accessibilità dell’edificio, aveva domandato l’autorizzazione per installare un ascensore condominiale ai sensi della legge n. 13/1989.

Il fabbricato era tuttavia sottoposto a vincolo culturale e la Soprintendenza, dopo l’esame dell’istanza, aveva inviato un preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, segnalando criticità di rilievo: la rimozione di reperti decorativi, l’alterazione di facciate interne e una trasformazione rilevante della configurazione del cortile.

La ricorrente ha sostenuto che fosse ormai decorso il termine di 120 giorni previsto dalla legge n. 13/1989 e che, di conseguenza, si fosse formato il silenzio assenso sull’intervento. Ha inoltre contestato il merito della valutazione tecnico-discrezionale della Soprintendenza, ritenuta non sufficientemente motivata in relazione al bilanciamento tra tutela del vincolo e diritto alla salute.

Il TAR, con un ragionamento articolato, ha respinto integralmente il ricorso.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati