Avvalimento negli appalti: perché l'istituto non è sempre utilizzabile
Il TAR Calabria chiarisce quando l’avvalimento non è utilizzabile nelle gare per servizi alla persona e perché l’art. 128 del Codice limita l’istituto, in armonia con la Direttiva 2014/24/UE
L’avvalimento è uno strumento che, negli anni, ha ampliato in modo significativo l’accesso alle gare pubbliche, consentendo agli operatori di integrare requisiti tecnici o economici mediante il supporto di soggetti terzi.
In alcuni settori, ad esempio nel caso di servizi alla persona, però, le dinamiche cambiano. Qui l’ordinamento europeo prevede un regime, meno standardizzato, derivante dalle caratteristiche che di Stato in Stato il servizio può avere.
Un modus operandi che incide anche sul ricorso al alcuni istituti del “regime ordinario” degli appalti pubblici, come l’avvalimento, che può anche non operare se non previsto espressamente dalla SA.
A spiegarlo è il TAR Calabria con la sentenza del 17 novembre 2025, n. 1901 spiegando come si concilia, in questi casi, la disciplina interna con quella europea.
Avvalimento e requisiti OE: occhio alla natura dell'appalto
Il caso riguarda l’esclusione di un OE da una procedura di gara per l’affidamento di un appalto di servizi alla persona, per mancanza del requisito del fatturato, che l’impresa invece riteneva soddisfatto grazie al contratto di avvalimento stipulato ai sensi dell’art. 104 del Codice Appalti.
La stazione appaltante, aveva disposto l’estromissione sostenendo che, ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. 36/2023, l’avvalimento non fosse applicabile alle procedure relative ai servizi alla persona.
Da qui il ricorso al TAR, che ha però dato ragione all’Amministrazione.
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