Avvalimento e servizi alla persona: quando il Codice esclude la qualificazione

Il TAR Emilia-Romagna chiarisce che negli appalti di servizi alla persona l’avvalimento non è ammessibile e non è configurabile quale ingiusta causa di esclusione

di Redazione tecnica - 17/12/2025

È sempre possibile ricorrere all’avvalimento per dimostrare i requisiti di partecipazione a una gara? Il principio di tassatività delle cause di esclusione consente davvero di “recuperare” la qualificazione mancante attraverso l’ausilio di un altro operatore?

E, soprattutto, cosa accade negli appalti di servizi alla persona, caratterizzati da un regime speciale e semplificato?

A queste domande ha dato risposta il TAR Emilia-Romagna con la sentenza del 12 dicembre 2025, n. 1564, evidenziando il rapporto che intercorre tra l’art. 104 del Codice dei contratti e la disciplina speciale di cui all’art. 128 del d.lgs. n. 36/2023.

Servizi alla persona: quando il Codice esclude la possibilità di qualificarsi tramite avvalimento

Il caso riguarda l’indizione di una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto servizi alla persona. Un operatore economico, privo dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti, aveva stipulato un contratto di avvalimento con un’altra impresa per colmare la carenza.

La stazione appaltante aveva tuttavia disposto l’esclusione dalla procedura, ritenendo inammissibile il ricorso all’avvalimento tenendo conto della natura del servizio.

Da qui l’impugnazione del provvedimento di esclusione, sostenendo che:

  • l’avvalimento non rientra tra le cause di esclusione tassative previste dagli artt. 94 e 95 del Codice;
  • l’interpretazione della lex specialis avrebbe dovuto privilegiare la massima partecipazione;
  • la stessa legge di gara, attraverso il modello di patto di integrità, sembrava ammettere l’avvalimento;
  • l’esclusione sarebbe stata irragionevole, sproporzionata e in contrasto con i principi europei di concorrenza e parità di trattamento.

Nelle more del giudizio, la procedura si era conclusa con l’aggiudicazione dell’accordo quadro, mai impugnata dalla ricorrente, che aveva dichiarato di coltivare un interesse meramente risarcitorio.

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