Cause da esclusione: il Consiglio di Stato sulla mancata indicazione del CCNL
L'indicazione dei costi della manodopera senza riferimento al contratto collettivo è sufficiente a evitare l'esclusione dalla gara? Ecco la risposta di Palazzo Spada
Quando la mancata indicazione del CCNL applicato comporta l’esclusione dalla gara d'appalto? Si può considerare l'offerta economica incompleta? E quali sono i limiti all’attivazione del soccorso istruttorio negli appalti pubblici?
Mancata indicazione CCNL manodopera: l'offerta è incompleta?
Con la sentenza del 28 marzo 2025, n. 2605, il Consiglio di Stato interviene nuovamente sul delicato bilanciamento tra principio di tassatività delle cause di esclusione, completezza dell’offerta e corrette modalità di applicazione del soccorso procedimentale, ribadendo una linea rigorosa sull’obbligo di indicare il CCNL applicato nelle gare pubbliche.
La vicenda nasce nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento di lavori, da aggiudicar secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Un RTI partecipante, dopo aver caricato con successo la documentazione amministrativa e tecnica, aveva riscontrato un messaggio di errore nella fase finale di caricamento dell’offerta economica.
Per evitare l’esclusione per mancato invio, l’operatore aveva caricato due volte il file in sezioni differenti, ma senza includere:
- l’indicazione del contratto collettivo nazionale applicato;
- la dichiarazione richiesta ai sensi dell’art. 91, comma 5 del d.Lgs. n. 36/2023, contenente l’impegno a rispettare le condizioni della stazione appaltante.
La stazione appaltante ne aveva quindi disposto l’esclusione dell’operatore per incompletezza dell’offerta economica, ritenendo non sanabile la carenza alla luce dell’art. 101 del Codice sul soccorso istruttorio.
Come si legge nel provvedimento di esclusione, "Il principio di tassatività delle cause di esclusione non può dirsi violato a fronte di carenze dell’offerta economica. La mancanza dell’offerta economica, come pure la carenza o incertezza assoluta di un suo elemento essenziale ovvero del suo contenuto, comportano l’esclusione dalla gara, anche nel caso in cui la lex specialis sia silente sul punto; a maggior ragione nel caso in esame, in cui era chiara ed espressa la previsione della legge di gara sul punto, costituente autovincolo insuscettibile di essere modificato o disapplicato. Un diverso orientamento della Commissione, rappresenterebbe una palese violazione dei principi di par condicio, di immodificabilità dell’offerta, di certezza e trasparenza delle regole di gara e del suo svolgimento. La commissione pertanto respinge l’offerta economica del concorrente per i suddetti motivi dichiarando la documentazione non regolare e non ammette il concorrente alla ulteriore prosecuzione della procedura di gara".
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