Cause di esclusione non automatica e principio del risultato: il Consiglio di Stato sull’omissione dichiarativa
La sentenza n. 8661/2025 chiarisce che le omissioni non determinano l’esclusione automatica e che la documentazione in lingua straniera può essere valutata se i dati sono comprensibili ictu oculi
Nel nuovo scenario delineato dal Codice dei contratti pubblici, la distinzione tra cause di esclusione automatiche e non automatiche assume un peso rilevante nelle procedure di gara. Le amministrazioni, chiamate ad applicare i principi del risultato e della fiducia, devono oggi orientare le proprie valutazioni non più su automatismi formali, ma su un esame concreto della condotta e dell’affidabilità dell’operatore economico.
Dimostrazione ne è l’incidenza o meno che un’omissione dichiarativa può avere sulla partecipazione a una gara, così come la scelta da parte della stazione appaltante di considerare sufficiente la documentazione in lingua straniera, se i dati numerici consentono comunque un controllo immediato e trasparente.
Sono questi i temi al centro della sentenza del Consiglio di Stato del 7 novembre 2025, n. 8661, che chiarisce i confini operativi delle cause di esclusione non automatiche e offre una lettura concreta dei superprincipi degli artt. 1 e 2 del d.Lgs. n. 36/2023, cardini del nuovo Codice.
Cause di esclusione non automatiche e principio del risultato: interviene il Consiglio di Stato
La controversia nasce da una gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la cui aggiudicazione è stata impugnata da un altro concorrente, sostenendo che il primo classificato avrebbe dovuto essere escluso per aver omesso di dichiarare una precedente vicenda professionale estera.
Secondo il ricorrente, tale omissione avrebbe inciso sull’affidabilità dell’aggiudicatario, integrando un grave illecito professionale ai sensi degli articoli 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023.
Inoltre, l’aggiudicatario avrebbe prodotto documentazione bancaria non tradotta a comprova del fatturato specifico, in violazione della lex specialis che richiedeva le “fatture quietanzate”.
Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo che né l’omissione né la documentazione contestata fossero idonee a giustificare l’esclusione Da qui l’appello al Consiglio di Stato, che ha confermato la decisione di primo grado, offrendo una lettura chiara e innovativa delle nuove disposizioni del Codice.
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