Certificazione parità di genere e punteggi premiali: il TAR chiarisce i limiti dell’equipollenza
Il rapporto biennale sul personale non può sostituire la certificazione richiesta dalla lex specialis e rappresenta una violazione del Codice Appalti
Può la stazione appaltante attribuire punteggio premiale a un’impresa che, in luogo della certificazione della parità di genere, presenti solo il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile?
E, soprattutto, fino a che punto è consentito interpretare in modo “estensivo” le clausole della lex specialis quando si tratta di premialità volte a valorizzare politiche sociali e organizzative d’impresa?
Certificazione parità di genere: illegittima l'equipollenza con altri documenti
A fare chiarezza è il TAR Calabria con la sentenza del 28 ottobre 2025, n. 1770, che offre un contributo significativo all’applicazione dell’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, nel rapporto con la disciplina della certificazione di parità di genere di cui all’art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità).
La controversia nasce nell’ambito di una gara per una fornitura la cui aggiudicazione era stata impugnata dalla seconda classificata, contestando l’attribuzione di un punteggio premiale di 5 punti alla concorrente vincitrice per il possesso della certificazione della parità di genere, prevista dalla lex specialis come requisito di valorizzazione.
In realtà, l’aggiudicataria non aveva prodotto alcuna certificazione rilasciata da organismi accreditati, ma soltanto il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 198/2006. La Commissione di gara aveva ritenuto tale documento “equipollente”, richiamando le linee guida ANAC del 30 novembre 2022.
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