Collaudatore statico e CSE: il CNI ribadisce l'incompatibilità tra gli incarichi

Il CNI richiama Ordini e professionisti a valutare con attenzione le incompatibilità tra vigilanza, controllo e collaudo statico, alla luce delle indicazioni del MIT

di Redazione tecnica - 22/11/2025

L’incarico di collaudatore statico è incompatibile con le funzioni che comportano attività di vigilanza o controllo sull’opera.

A ribadirlo è la circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 12 novembre 2025 che, riprendendo il parere del MIT del 2 ottobre 2025, n. 3687, richiama l’attenzione degli Ordini territoriali su un tema che merita particolare attenzione nella pratica professionale.

Incompatibilità incarichi: il CNI riprende il parere del MIT

Pur avendo valore non vincolante, il parere del supporto giuridico rappresenta il presupposto tecnico che ha spinto il CNI a intervenire.

Nel dettaglio, il MIT ha ricostruito la continuità normativa tra l’art. 7 della legge n. 1086/1971 e l’art. 116, comma 6, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023, concludendo che l’attività del CSE rientra tra le funzioni di vigilanza e controllo che rendono normalmente incompatibile la successiva assunzione del collaudo statico sulla stessa opera.

L’incompatibilità diventa assoluta quando CSE e Direttore dei lavori coincidono.

Per gli altri casi, il MIT ha rinviato alla valutazione concreta della stazione appaltante, richiamando l’art. 16 del Codice dei contratti, che impone l’obbligo di prevenire ogni conflitto di interesse.

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