Collaudatore tecnico-amministrativo: il MIT chiarisce quando è possibile il ricorso all’esterno

Il MIT (parere n. 3919/2025) interpreta l’art. 116 del Codice dei contratti dopo il correttivo e definisce limiti e modalità di nomina del collaudatore

di Redazione tecnica - 17/12/2025

La fase del collaudo continua a essere uno dei passaggi più delicati dell’esecuzione dei contratti pubblici, soprattutto quando le stazioni appaltanti si trovano a fare i conti con organici ridotti, competenze non sempre disponibili internamente e una normativa che, dopo il correttivo di fine 2024, ha assunto contorni meno lineari di quanto ci si sarebbe potuti attendere.

Il tema, in particolare, riguarda la nomina del collaudatore tecnico-amministrativo. La possibilità di ricorrere a professionalità esterne, in caso di carenza di personale, è davvero oggi limitata al solo collaudo statico? Oppure può essere estesa anche al collaudo tecnico-amministrativo, come avveniva nel testo originario del Codice? E ancora: cosa accade quando la stazione appaltante non è un’amministrazione pubblica in senso stretto? È legittimo, in assenza di riscontri da altre amministrazioni, procedere comunque con la nomina di personale interno, magari per contenere i costi?

Collaudatore tecnico-amministrativo: il parere del MIT

Questioni tutt’altro che marginali – che incidono direttamente sulla correttezza delle procedure e sull’equilibrio tra esigenze organizzative e rispetto del dato normativo – sui quali è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere 11 dicembre 2025, n. 3919.

Il dubbio interpretativo nasce dal confronto tra il testo originario dell’art. 116 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) e la versione risultante dalle modifiche introdotte con il correttivo del 31 dicembre 2024 (il D.Lgs. n. 209/2024).

Nel testo iniziale, il comma 4 disciplinava in modo unitario la nomina dei collaudatori, senza distinguere in maniera netta tra collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico, e consentiva il ricorso all’esterno in presenza di una carenza di organico.

Con l’introduzione del comma 4-bis, il legislatore ha invece dedicato una disposizione specifica al collaudatore delle strutture, prevedendo una procedura articolata: prima la verifica della disponibilità di personale interno o di altre amministrazioni pubbliche, poi – solo in via residuale – l’affidamento dell’incarico secondo le regole del Codice.

Da qui la sensazione, diffusa tra gli operatori, che la possibilità di esternalizzazione fosse stata circoscritta esclusivamente al collaudo statico, lasciando il collaudo tecnico-amministrativo in una sorta di “zona grigia” normativa.

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