Collegio Consultivo Tecnico facoltativo: il TAR chiarisce ambiti e limiti

La sentenza n. 1999/2025 del TAR Veneto sottolinea la natura negoziale del CCT facoltativo e i limiti della giurisdizione amministrativa nelle controversie sulle concessioni

di Redazione tecnica - 19/11/2025

Quando la costituzione di un Collegio Consultivo Tecnico rientra nell’esercizio di un potere amministrativo e quando, invece, si colloca sul terreno dell’autonomia contrattuale?

Le sue determinazioni possono essere impugnate davanti al giudice amministrativo oppure, se qualificate come lodo contrattuale, la tutela si sposta necessariamente sul giudice ordinario? E cosa accade quando una delle parti contesta l’imparzialità dei componenti scelti?

Sono gli interrogativi affrontati dal TAR Veneto con la sentenza del 5 novembre 2025, n. 1999, destinata ad assumere rilievo in tutti i contesti in cui stazioni appaltanti e operatori ricorrono al CCT in forma facoltativa, ai sensi del d.lgs. n. 36/2023.

CCT facoltativo e giurisdizione: il TAR chiarisce la natura dell'accordo

Il caso trae origine da un complesso rapporto concessorio relativo alla realizzazione e gestione di un’infrastruttura stradale. Tra concedente e concessionario era emersa una divergenza significativa sull’aggiornamento del canone di disponibilità, con posizioni tecniche ed economiche non conciliabili.

Dopo mesi di interlocuzioni, le parti hanno deciso di attivare un Collegio Consultivo Tecnico facoltativo ai sensi dell’art. 218 del Codice dei contratti, al quale hanno– per scelta congiunta – attribuito efficacia di lodo contrattuale ai sensi dell’art. 808-ter c.p.c.

Il CCT era stato costituito con accordo e, dopo le audizioni delle parti, si è determinato fissando il canone nella misura proposta dalla Regione.

A questo punto il concessionario ha impugnato dinanzi al TAR:

  • l’accordo costitutivo del CCT,
  • gli atti regionali presupposti,
  • le determinazioni del Collegio.

La censura centrale riguarda l’asserita incompatibilità del Presidente e di un componente designato dalla Regione, oltre alla natura presuntamente amministrativa degli atti costitutivi del Collegio.

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