Condono, vincolo paesaggistico e demolizione: esclusa la fiscalizzazione
In una nuova sentenza, si chiariscono i limiti all’applicazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 in caso di opere abusive in zona tutelata
È possibile invocare la fiscalizzazione dell’abuso anche in area vincolata? Una vecchia istanza di condono su un fondo confinante può bloccare la demolizione di un nuovo manufatto? L’interesse pubblico alla rimozione di un’opera abusiva va sempre motivato?
Domande operative frequenti, soprattutto in territori soggetti a vincoli paesaggistici, dove la distinzione tra abusi totali e parziali assume particolare rilievo. La sentenza del TAR Campania del 1° luglio 2025, n. 4974, offre l’occasione per fare chiarezza su questi aspetti.
Demolizione in area vincolata: la fiscalizzazione è possibile?
Il caso riguarda un’ordinanza di demolizione adottata su un immobile realizzato in muratura e copertura in laterocemento, privo di titolo edilizio e ricadente in area paesaggisticamente vincolata.
Secondo la ricorrente il provvedimento sarebbe stato illegittimo in quanto:
- le opere andavano qualificate come manutenzione straordinaria e non nuova costruzione;
- avrebbe potuto essere applicata la sanzione pecuniaria ex art. 34 d.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia);
- era pendente una domanda di condono ex L. 47/1985 su una particella confinante;
- non c’era una motivazione in ordine all’interesse pubblico concreto alla demolizione.
Tesi che non hanno convinto il TAR, la cui decisione si è fondata su un insieme consolidato di norme, richiamate puntualmente:
- l'art. 3, lett. e) d.P.R. 380/2001, che definisce le nuove costruzioni e si applica agli interventi di rilevante impatto;
- l’art. 32, comma 3, che assimila a totale difformità tutte le opere realizzate in difformità del titolo in zona vincolata;
- l’art. 34, comma 2 che prevede la sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione, applicabile solo in presenza di opere in parziale difformità e fuori da vincoli;
- l’art. 31, che ribadisce potere vincolato dell’amministrazione in caso di abusi totali;
- l’art. 38 L. 47/1985 che sospende in automatico il procedimento solo in presenza di domanda di condono valida e riferita all’opera abusiva oggetto di accertamento;
- l’art. 7 L. 241/1990 sulla comunicazione di avvio del procedimento, esclusa in caso di provvedimenti vincolati.
Vediamo nel dettaglio le motivazioni della sentenza.
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