Condono edilizio e nuove opere abusive: il Consiglio di Stato chiarisce limiti e conseguenze
Il Consiglio di Stato ribadisce che l’istanza di condono non legittima interventi ulteriori e che il silenzio-assenso decorre solo dal completamento della documentazione richiesta
È possibile eseguire nuovi interventi su un immobile che non ha ancora concluso il procedimento di condono edilizio? Cosa accade se l’amministrazione resta inerte per anni? Il silenzio può valere come assenso anche se la domanda non era completa?
Condono edilizio e nuove opere abusive: la sentenza del Consiglio di Stato
Sono domande che, ancora oggi a distanza di 22 anni dall’ultima legge sul condono, tornano spesso nella pratica edilizia, soprattutto nei casi di edifici oggetto di istanze che non hanno mai ricevuto un provvedimento espresso da parte della P.A. Domande sulle quali esiste una copiosa giurisprudenza amministrativa che nel corso degli anni ha fornito alcune indicazioni pratiche, tra cui quelle fornite dal Consiglio di Stato che, con la sentenza 10 novembre 2025, n. 8734, ha fornito una risposta netta: l’istanza di condono non conferisce alcuna legittimazione a proseguire o realizzare nuove opere, e il termine per il silenzio-assenso decorre solo quando la documentazione è completa e consente la piena istruttoria da parte dell’amministrazione.
Nel caso di specie, la vicenda trae origine da una domanda di condono edilizio presentata nel 1995, relativa a un manufatto realizzato senza titolo abilitativo. L’amministrazione, accertata la mancanza di documentazione essenziale (tra cui relazione tecnica, rilievi, fotografie, dichiarazione di epoca dell’abuso e versamenti degli oneri), aveva invitato l’istante a integrare la pratica entro 60 giorni, avvertendo che il mancato riscontro avrebbe comportato il diniego.
L’interessato non aveva dato seguito alla richiesta, né nei mesi immediatamente successivi né negli anni a venire. Solo nel 2011, a distanza di oltre quindici anni, la parte aveva ripreso contatti con il Comune, tentando di completare la documentazione e nel frattempo eseguendo ulteriori interventi edilizi sull’immobile.
A seguito di sopralluogo, il Comune aveva ordinato la sospensione dei lavori e la demolizione delle opere non condonate, ritenendole prive di titolo. Il ricorrente ha, quindi, impugnato l’ordinanza dinanzi al TAR, lamentando – tra l’altro – la formazione del silenzio-assenso sul condono e l’assenza di motivazione autonoma nel provvedimento. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, ritenendo pienamente legittimo il provvedimento. L’appello veniva quindi proposto dinanzi al Consiglio di Stato che ha confermato alcuni principi ormai consolidati sui quali è utile riepilogare la normativa di riferimento.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 10 novembre 2025, n. 8734IL NOTIZIOMETRO