Consorzi stabili, requisiti di qualificazione e cumulo alla rinfusa: cosa cambia dopo il Correttivo

ANAC chiarisce come cambiano i requisiti di qualificazione dei consorzi stabili dopo il d.Lgs. n. 209/2024: stop al cumulo alla rinfusa e nuovi obblighi per le consorziate esecutrici

di Redazione tecnica - 12/01/2026

Di fronte alle più recenti modifiche del Codice dei contratti, come cambia oggi il sistema di qualificazione dei consorzi stabili? Il principio del cumulo alla rinfusa può ancora essere utilizzato senza distinzioni? E, soprattutto, chi deve possedere i requisiti di qualificazione quando l’esecuzione non avviene direttamente in capo al consorzio?

Sono domande che, nella pratica, incidono direttamente sull’ammissione o sull’esclusione dei consorzi stabili dalle gare di lavori pubblici, soprattutto nei casi in cui l’assetto esecutivo venga costruito in modo non pienamente coerente con la nuova disciplina.

Su questi profili si innesta il parere di precontenzioso ANAC del 10 dicembre 2025, n. 482 con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha offerto chiarimenti di particolare rilievo operativo in materia di requisiti di qualificazione dei consorzi stabili, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici.

Consorzi stabili e cumulo alla rinfusa: cosa cambia dopo il Correttivo

Il caso riguarda l’esclusione disposta in sede di gara nei confronti di un RTI, all’interno del quale figurava un consorzio stabile che aveva indicato una propria consorziata come impresa esecutrice.

La stazione appaltante ha ritenuto che tale consorziata fosse priva della qualificazione richiesta per la categoria prevalente e ha conseguentemente disposto l’esclusione del concorrente, ritenendo irrilevante il fatto che la qualificazione fosse invece pienamente posseduta dal consorzio stabile.

Da qui la richiesta di parere all’Autorità: secondo l’operatore economico, la documentazione di gara non avrebbe espresso la volontà di affidare l’integrale esecuzione alla consorziata indicata, ma solo di indicarla quale consorziata “per cui il consorzio concorre”, lasciando al consorzio stesso l’esecuzione delle lavorazioni per le quali risultava qualificato. Per altro la SA non aveva nemmeno attivato il soccorso istruttorio.

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