Conto Termico 3.0: chiarimenti GSE per gli Enti del Terzo Settore

Regole Applicative, distinzione tra ETS economici e non economici, assimilazione alle PA e accesso agli incentivi

di Luciano Ficarelli - 23/12/2025

Il 19 dicembre 2025 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato le Regole Applicative del GSE del Conto Termico 3.0, relative al Decreto MASE 7 agosto 2025, con cui si chiariscono gli aspetti operativi dell’agevolazione sugli interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Gli Enti del Terzo Settore ammessi

Tra i soggetti ammessi alle agevolazioni ci sono gli Enti del Terzo Settore (ETS) richiamati dall’art. 2, comma 1, lettera n) del Decreto. Sono definiti “Enti del Terzo Settore” gli enti di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo Settore”) che sono inclusi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito, “RUNTS”), che ricomprende le seguenti figure giuridiche:

  1. le organizzazioni di volontariato;
  2. le associazioni di promozione sociale;
  3. gli enti filantropici;
  4. le imprese sociali;
  5. le cooperative sociali;
  6. le reti associative;
  7. le società di mutuo soccorso;
  8. le associazioni, riconosciute o non riconosciute;
  9. le fondazioni;
  10. altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il DM 7 agosto 2025, con il comma 2 dell’art. 4 e con il comma 2 dell’art. 7, assimila gli ETS iscritti al RUNTS alle Pubbliche Amministrazioni con importanti effetti sia sul tipo di interventi ammessi sia sull’intensità dell’incentivo.

Pertanto, è determinante che l’ETS sia iscritto al RUNTS.

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