Conto Termico 3.0, nessuna sanzione nei contratti tipo: cosa succede in caso di violazioni
Il sistema dei controlli, il ruolo del GSE e l’applicazione pratica delle sanzioni previste dall’art. 42 del D.Lgs. 28/2011
Con la pubblicazione delle Regole Applicative del GSE, avvenuta il 19 dicembre scorso, e dei contratti tipo approvati da ARERA con delibera del 23 dicembre 2025 ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del DM 7 agosto 2025 e pubblicati dal GSE il 29 dicembre 2025, si completa il quadro attuativo del Conto Termico 3.0, che può dirsi ora pienamente operativo.
Come spesso accade in materia di incentivi, tuttavia, l’entrata in vigore del meccanismo rende necessaria una lettura attenta e complessiva delle fonti normative e degli strumenti applicativi, al fine di evitare interpretazioni parziali e valutare correttamente le conseguenze in caso di irregolarità.
Assenza di sanzioni nei contratti tipo del Conto Termico 3.0
Nei contratti tipo del Conto Termico 3.0 non sono previste sanzioni amministrative: i testi disciplinano esclusivamente il rapporto contrattuale di incentivazione e non contengono clausole sanzionatorie. Il contenuto contrattuale è infatti focalizzato sulla regolazione del rapporto civilistico, sulle condizioni di erogazione del beneficio e sugli strumenti di tutela patrimoniale del Gestore in caso di indebita percezione degli incentivi. Tale assetto, tuttavia, non può essere letto in modo isolato, ma va ricondotto al perimetro proprio del contratto tipo, che non esaurisce il quadro delle conseguenze previste dall’ordinamento in caso di violazioni.
La natura esclusivamente civilistica delle previsioni emerge con chiarezza dall’articolo 10 del contratto tipo, rubricato “Recupero degli importi indebitamente percepiti”, che riconosce al GSE la facoltà di recuperare le somme non dovute, anche mediante compensazione con altri rapporti contrattuali in essere, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni. La clausola, coerentemente con la funzione della scheda-contratto, disciplina unicamente la restituzione dell’indebito e le modalità di recupero, senza attribuire alla violazione una qualificazione sanzionatoria in senso proprio.
L’assenza di sanzioni nel contratto tipo non incide, per contro, sull’operatività del sistema sanzionatorio previsto dalla normativa primaria. Le sanzioni amministrative pecuniarie trovano infatti fondamento nell’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 28/2011, espressamente richiamato sia dal DM 7 agosto 2025 sia dalle Regole applicative del Conto Termico 3.0, che disciplinano in modo puntuale il sistema dei controlli e degli accertamenti.
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