Conto Termico e Regole Applicative: il GSE non può applicarle retroattivamente

Il TAR Lazio (sentenza n. 24099/2025) fissa i limiti all’autotutela del GSE e tutela l’affidamento degli operatori alla luce del Conto Termico 3.0

di Cristian Angeli - 09/01/2026

Le regole applicative del Conto Termico, comprese quelle della versione 3.0 pubblicate da meno di un mese, non costituiscono un sistema normativo fisso e immutabile, ma sono soggette a frequenti modifiche. Questo impone agli operatori – progettisti, ESCO, energy manager, stazioni appaltanti – un costante lavoro di aggiornamento.

Anche il Conto Termico 2.0, disciplinato dal DM 16 febbraio 2016, è stato modificato più volte nel corso degli anni, con l’ultimo aggiornamento intervenuto il 21 febbraio 2025. L’accavallarsi delle versioni delle Regole Applicative può però generare incertezze operative e, in alcuni casi, rilevanti problemi giuridici, soprattutto se il GSE applica criteri sopravvenuti nell’ambito di procedimenti già avviati.

Proprio su questo tema è intervenuta una recente sentenza del TAR Lazio, la n. 24099, pubblicata il 30 dicembre 2025, che offre indicazioni di particolare interesse per gli operatori del settore degli incentivi energetici.

Il caso: dall’accoglimento dell’incentivo all’annullamento in autotutela

La vicenda trae origine da una procedura di gara indetta da un Ente pubblico per l’affidamento di un servizio di facility management e servizio energia. All’esito della gara, il servizio veniva affidato a un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, all’interno del quale una delle mandanti, qualificata come ESCO, assumeva un ruolo operativo diretto. Nell’ambito di tale rapporto contrattuale, la ESCO presentava nel giugno 2021 una domanda di prenotazione degli incentivi del Conto Termico per interventi di efficientamento energetico su un edificio pubblico.

Il GSE, dopo aver richiesto un’integrazione documentale, riteneva la pratica conforme al DM 16 febbraio 2016 e alle Regole Applicative vigenti all’epoca, accogliendo la richiesta e riconoscendo anche un primo acconto sull’incentivo. I lavori venivano avviati e la procedura sembrava regolarmente incardinata. Tuttavia, nel marzo 2022, il GSE avviava un procedimento di annullamento in autotutela, sostenendo che la ESCO mandante non fosse legittimata a presentare la domanda in quanto non mandataria del RTI e che mancasse un mandato collettivo speciale con rappresentanza.

Secondo il GSE, tali requisiti derivavano da una nuova formulazione delle Regole Applicative aggiornate nel febbraio 2022, che avrebbero chiarito – a suo avviso – l’impossibilità per una mandante di RTI di operare come Soggetto Responsabile. L’annullamento veniva poi confermato e, nel corso del giudizio, il GSE avanzava anche una richiesta di restituzione delle somme già erogate.

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