Costruzione abusiva e reato edilizio: la Cassazione su ultimazione lavori e prescrizione

La Suprema Corte definisce quando un’opera può dirsi davvero ultimata e chiarisce i criteri che fanno decorrere la prescrizione nei reati edilizi

di Redazione tecnica - 21/11/2025

Il reato di costruzione abusiva permane fino all’effettiva ultimazione dei lavori e non può ritenersi consumato per il solo fatto che l’immobile venga utilizzato, abitato o dotato di utenze attive.

La permanenza cessa soltanto quando l’attività edilizia illecita viene definitivamente interrotta o portata a compimento, e ciò richiede che anche le opere di rifinitura interne ed esterne - intonaci, infissi, completamenti - risultino concluse.

Da questo punto di vista, l’utilizzo dell’immobile non vale come indice di ultimazione.

Costruzione abusiva: la Cassazione sull'estinzione del reato edilizio

A chiarirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza del 18 novembre 2025, n. 37512, intervenendo sulla richiesta di annullamento di una condanna per i reati di cui agli artt. 44 lett. b), 64, 65, 71, 72, 93 e 94, del d.P.R. n. 380/2001 e quindi di violazione di normativa edilizia e antisismica.

La vicenda prende avvio da un sopralluogo nel 2018, durante il quale i tecnici comunali avevano trovato un manufatto ancora in fase di completamento: mancavano intonaci, infissi e gran parte delle rifiniture interne ed esterne, come mostrato dalle foto agli atti.

Nonostante ciò, gli imputati avevano sostenuto che l’opera fosse terminata già nel 2017, richiamando l’attivazione del contratto di fornitura dell'acqua e un presunto utilizzo dell’immobile per provare l’ultimazione dei lavori.

Condannati in primo grado per abuso edilizio e violazioni antisismiche, avevano ottenuto in appello una rideterminazione della pena ma non la riforma della responsabilità.

Nel ricorso per Cassazione avevano riproposto soprattutto la questione della prescrizione, cercando di anticipare la cessazione della permanenza del reato e contestando, al tempo stesso, la qualificazione dell’opera come struttura metallica soggetta agli obblighi antisismici.

La Suprema Corte ha però ritenuto che l’immobile fosse ancora in corso d’opera al momento dell’accertamento e che la tipologia strutturale rientrasse pienamente nel perimetro delle norme del d.P.R. n. 380/2001.

Il reato, di conseguenza, non poteva considerarsi prescritto.

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