Decreto FER: tutte le novità su impianti e semplificazioni in Gazzetta Ufficiale

Dai regimi amministrativi alla semplificazione edilizia, fino alla definizione delle aree idonee, ecco cosa cambia dopo il correttivo al D.Lgs. n. 190/2024

di Redazione tecnica - 28/11/2025

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2025, n. 265, il decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d) ,
della legge 5 agosto 2022, n. 118".

Il provvedimento interviene in modo profondo sul d.Lgs. n. 190/2024, rivedendo una parte consistente dell’impianto normativo dedicato ai regimi amministrativi per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Decreto FER: in Gazzetta Ufficiale tutte le modifiche

Il provvedimento modifica definizioni, ricalibra gli ambiti applicativi, rafforza il ruolo della digitalizzazione, chiarisce il rapporto con gli strumenti urbanistici, riscrive intere sezioni della Procedura Abilitativa Semplificata e dell’Autorizzazione Unica, e introduce persino un nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Ne emerge un quadro più stabile, più coerente e più aderente agli obiettivi europei di accelerazione delle rinnovabili.

Questa la struttura del Decreto:

  • Art. 1 – Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 2 – Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 3 – Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 4 – Sostituzione dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 5 – Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 6 – Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 7 – Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 8 – Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 9 – Inserimento dell’articolo 9-bis nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 10 – Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 11 – Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 12 – Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 13 – Inserimento dell’articolo 12-ter nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 14 – Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 15 – Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 16 – Modifiche all’Allegato A al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 17 – Modifiche all’Allegato B al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 18 – Modifiche all’Allegato C e all’Allegato D al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
  • Art. 19 – Disposizioni finali

Le disposizioni entreranno in vigore l'11 dicembre 2025.

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