Demolizione abusi edilizi: il Consiglio di Stato su valutazione unitaria e natura del provvedimento sanzionatorio

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 9175/2025) ribadisce la necessità di una valutazione complessiva degli abusi e conferma che l’ordine di demolizione è un atto vincolato, anche senza comunicazione di avvio del procedimento

di Gianluca Oreto - 28/11/2025

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Quando si affrontano vicende complesse di abusivismo edilizio, la tentazione di analizzare gli interventi uno per uno è sempre forte. È un riflesso naturale in considerazione che ogni manufatto ha una sua storia, un suo momento di realizzazione, una sua specifica non conformità.

Ma è davvero questo l’approccio corretto? Oppure il territorio, e l’assetto urbanistico che lo governa, impongono una lettura diversa, più ampia e unitaria?

Abusi edilizi e ordine di demolizione: la sentenza del Consiglio di Stato

La risposta non è direttamente contenuta all’interno del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), ma questa lacuna è stata sufficientemente colmata negli anni dai numerosi interventi della giustizia amministrativa. Tra questi la sentenza del Consiglio di Stato n. 9175 del 24 novembre 2025 che interviene ribadendo due principi consolidati ma troppo spesso trascurati:

  • gli abusi edilizi vanno valutati nel loro insieme;
  • l’ordine di demolizione è un atto vincolato che non richiede una comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990 quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

Due concetti semplici, ma che continuano a generare contenziosi.

La controversia passata sotto la lente dei giudici di Palazzo Spada nasce da una serie di opere realizzate in assenza di titoli abilitativi, tutte concentrate all’interno della stessa proprietà. Più interventi, più epoche, più irregolarità. L’interessato aveva sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto distinguere, esaminare e valutare ciascuna opera in modo autonomo, verificando se alcune di esse potessero considerarsi minime, tollerabili o comunque prive di impatto urbanistico rilevante.

L’amministrazione aveva invece disposto un unico ordine di demolizione, ricostruendo un quadro unitario dell’abuso e applicando la disciplina sanzionatoria prevista dal d.P.R. n. 380/2001.

Da qui l’impugnazione, imperniata su due contestazioni:

  • la mancata valutazione autonoma delle singole opere;
  • l’assenza dell’avviso di avvio del procedimento.

La sentenza scioglie entrambi i nodi partendo dal quadro normativo di riferimento.

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