Quali opere si possono considerare precarie? È sufficiente richiamare l’“edilizia libera” per evitare la demolizione? E che effetti produce la presentazione di una sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 dopo un’ordinanza repressiva?
Ad affrontare il delicato tema della distinzione tra manufatti realmente precari, rientranti nel regime dell’edilizia libera, e opere durevoli, destinate a soddisfare esigenze permanenti, che richiedono sempre un titolo edilizio, è la sentenza del TAR Lazio del 2 ottobre 2025, n. 16975.
Gazebo, tettoie e pensiline abusive in area vincolata: no alla sanatoria postuma
Questi i fatti: un'amministrazione comunale aveva ingiunto la demolizione di diverse strutture a servizio di un’attività commerciale (gazebo, tettoie, pensiline, aree espositive e marciapiedi), realizzate senza alcun titolo abilitativo in area gravata da vincolo paesaggistico e sismico.
La società affittuaria dei locali, destinataria del provvedimento insieme ai proprietari, ha impugnato l’ordinanza sostenendo che:
- le opere fossero precarie e quindi rientranti nell’edilizia libera ex art. 6, lett. e-bis) del d.P.R. 380/2001;
- esse non determinassero volumetria, non fossero ancorate al suolo e avessero funzione temporanea, collegata solo alla durata dell’attività commerciale;
- per alcuni manufatti era stata presentata una istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001, che avrebbe dovuto sospendere o rendere sproporzionato l’ordine demolitorio.
Tesi che non hanno convinto il TAR, sulla base di un quadro normativo chiaro sull'argomento e che su fonda sul Testo Unico Edilizia.