Equivalenza prodotti: il Consiglio di Stato chiarisce i confini della valutazione tecnica

La sentenza n. 8840/2025 chiarisce l’applicazione dell’equivalenza funzionale nei criteri premiali: se le caratteristiche migliorative sono la naturale evoluzione dei requisiti minimi, la valutazione deve essere orientata alla prestazione e non alla forma

di Redazione tecnica - 18/11/2025

Quando un requisito tecnico può dirsi davvero “equivalente”? E come deve comportarsi la stazione appaltante quando un criterio premiale rappresenta la naturale evoluzione di una caratteristica minima?

La sentenza del Consiglio di Stato del 12 novembre 2025, n. 8840 riafferma un principio essenziale: l’equivalenza funzionale non si ferma alla soglia dell’ammissione, ma può estendersi anche alla valutazione qualitativa, permeando l’intera disciplina dell’evidenza pubblica e quindi ogni fase della gara.

Equivalenza prodotti e requisiti tecnici: il Consiglio di Stato sull'applicazione dei criteri premiali

Nel caso in esame, relativo a una procedura di gara per la fornitura di materiale sanitario, l’operatore economico secondo classificato aveva contestato l’attribuzione dei punteggi tecnici all’offerta aggiudicataria, sostenendo che alcune caratteristiche non corrispondessero, nella loro formulazione letterale, a quanto previsto dal capitolato.

Secondo il ricorrente, la Commissione avrebbe applicato in modo improprio il principio di equivalenza, “dilatandone l’ambito applicativo ai criteri premiali in assenza di identità materiale rispetto a quanto richiesto”.

Il TAR aveva già respinto il ricorso, motivo per cui la società ha proposto appello, chiedendo una rivalutazione integrale dei punteggi tecnici. Il Consiglio di Stato ha confermato quanto già stabilito dal giudice di prime cure: vediamo il perché.

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