ESCO e Conto Termico 3.0: ruolo, requisiti e nuove regole per l’accesso agli incentivi
Una guida tecnica sul funzionamento delle ESCO nel DM 7 agosto 2025, tra certificazioni UNI CEI 11352:2014, contratti EPC e modalità di accesso agli incentivi
Nell’ambito del Conto Termico 3.0 di cui al DM 7 agosto 2025 di prossima attivazione, le ESCO rappresentano un punto chiave rilevante e, probabilmente, determinante per l’ottenimento degli incentivi.
Prima di entrare nel merito, facciamo un sintetico richiamo alla normativa.
Energy Service Company: il ruolo delle ESCO nel Conto Termico 3.0
La ESCO è una “persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti”.
Così recita la lettera i) comma 1 dell’art. 2 Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
Gli elementi principali che caratterizzano le ESCO sono individuate dalla Norma UNI CEI 11352:2014:
- a) offrire la garanzia al cliente, tramite un Contratto a Garanzia di Risultato (Energy Performance Contract - EPC), del miglioramento dell'efficienza energetica attraverso i servizi e le attività fornite, con assunzione in proprio dei rischi tecnici e finanziari stabiliti contrattualmente connessi con l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi concordati;
- b) ottenere il pagamento, stabilito contrattualmente, dei servizi forniti basati, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di prestazioni e rendimento;
- c) poter fornire il finanziamento degli interventi, sia in proprio che tramite terzi, quando previsto contrattualmente.
In sostanza, la ESCO migliora l’immobile dal punto di vista energetico, assume in proprio il rischio tecnico dell’iniziativa, condivide con il cliente i risparmi economici ottenuti, gestisce l’intervento negli anni per l’interesse comune di ottimizzarne il rendimento.
Esempio di una delle attività della ESCO
Un’azienda metalmeccanica fa un contratto con una ESCO in cui è prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dello stabilimento, con manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della ESCO. L’impianto resta di proprietà della ESCO per un periodo contrattuale di 10 anni, in funzione delle previsioni di rendimento dell’impianto stesso.
La produzione energetica dell’impianto è ceduta dalla ESCO all’azienda ad una tariffa calmierata rispetto alla tariffa di bolletta e, allo scadere del contratto, l’impianto diventa proprietà dell’azienda metalmeccanica che incassa l’intero corrispettivo della produzione energetica. La ESCO ha nel frattempo ammortizzato fiscalmente l’investimento, ha coperto il costo del capitale investito con l’energia prodotta e ha marginato il giusto utile d’impresa.
La ESCO e la certificazione
Il D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, al punto 1 dell’art. 12, ha previsto la certificazione delle ESCO a fronte della UNI CEI 11352. Possono certificarsi sia persone fisiche che giuridiche. In entrambi i casi è previsto che parti delle attività possano essere affidate a terzi, fermo restando l’assunzione di responsabilità e l’obbligo di dichiararlo contrattualmente al cliente (primo e secondo comma del punto 4.2 della Norma UNI CEI 11352:2014).
La norma UNI CEI 11352:2014 definisce i requisiti generali e una lista di controllo per la verifica dei requisiti delle ESCO che forniscono ai propri clienti servizi di efficienza energetica conformi alla UNI CEI EN 15900, con garanzia dei risultati. In particolare, descrive i requisiti generali e le capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che una ESCO deve possedere per poter offrire i servizi di efficienza energetica e le attività peculiari, presso i propri clienti.
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