Esecuzione del contratto e Polizza assicurativa: unica garanzia per danni e RCT

Il Supporto Giuridico del MIT conferma che la copertura assicurativa ex art. 117, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023 deve contenere entrambe le garanzie, anche per importi contrattuali minimi

di Redazione tecnica - 10/04/2025

Quale polizza deve presentare l’esecutore dei lavori pubblici per coprire i danni alla stazione appaltante e i rischi da responsabilità civile verso terzi (RCT)? La garanzia RCT deve essere proporzionale all’importo del contratto o soggetta a limiti minimi? E in presenza di importi molto contenuti, come deve comportarsi la stazione appaltante?

Esecuzione del contratto e Polizza assicurativa: il parere del MIT

A rispondere a queste domande è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 3343 del 3 aprile 2025, che offre chiarimenti importanti sull’applicazione dell’art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

Nel caso analizzato, l’amministrazione pone una domanda molto concreta, partendo da un’ipotesi pratica: in presenza di un contratto da 50.000 euro, l’esecutore deve presentare una polizza assicurativa per danni alla stazione appaltante pari all’importo contrattuale.

Ma per quanto riguarda la copertura di responsabilità civile verso terzi (RCT), la norma prevede un massimale pari al 5% della somma assicurata: quindi 2.500 euro oppure, come sembra emergere dal testo, un massimale minimo comunque non inferiore a 500.000 euro?

Inoltre: è necessaria un’unica polizza o si possono presentare due garanzie distinte?

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