Espropri e catasto: il Fisco su trascrizioni e diritti del concessionario
Con una nuova Risoluzione, l'Agenzia delle entrate precisa che la trascrizione dei provvedimenti di esproprio può avvenire solo in favore del Demanio, mentre il diritto d’uso del concessionario trova evidenza unicamente in catasto, mediante annotamento
La trascrizione di un decreto di esproprio può essere effettuata esclusivamente in favore del Demanio dello Stato, mentre la posizione del concessionario trova rappresentazione soltanto in ambito catastale, attraverso lo strumento degli annotamenti.
A confermarlo è la Risoluzione del 10 novembre 2025, n. 65/E, con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in relazione alla pubblicità immobiliare dei provvedimenti di esproprio per pubblica utilità e della possibile trascrizione del diritto del concessionario o gestore dei beni espropriati.
Espropriazioni e adempimenti pubblicitari: la Risoluzione del Fisco
L’intervento dell’Agenzia si inserisce nel quadro delle operazioni di pubblicità immobiliare successive ai provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità, evidenziando che l’insussistenza dell’ipotesi che il concessionario di un bene pubblico, pur non essendone proprietario, possa essere indicato tra i soggetti “a favore dei quali” eseguire la trascrizione del decreto di esproprio.
Spiega la Direzione Centrale che tale possibilità non trova fondamento né nel Testo unico delle espropriazioni (d.P.R. n. 327/2001) né nelle norme del codice civile in materia di trascrizione, confermando che la titolarità del diritto reale trasferito resta esclusivamente in capo al Demanio.
Il caso sottoposto riguardava la gestione delle strade statali, con particolare riferimento alla posizione di enti concessionari, come ANAS S.p.A. - cui, in forza di legge e convenzione, è attribuita la competenza alla realizzazione, gestione e manutenzione delle opere viarie di proprietà dello Stato.
L’ente istante riteneva che, a seguito del decreto di esproprio emesso per la realizzazione di una strada, fosse possibile richiedere la trascrizione del provvedimento anche in proprio favore, a titolo di “uso”, accanto a quella in favore del Demanio dello Stato per il diritto di proprietà.
La Conservatoria dei registri immobiliari competente aveva invece espresso parere negativo, ritenendo che il diritto vantato dal concessionario non avesse natura reale e che pertanto non potesse essere oggetto di pubblicità nei registri immobiliari.
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