Cause da esclusione, falsa dichiarazione in gara e illecito professionale: la nuova logica dopo il D.Lgs. n. 36/2023
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 7117/2025) chiarisce che la falsa dichiarazione in gara rientra tra gli illeciti professionali gravi, valutati dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023.
Come deve comportarsi una stazione appaltante di fronte a una dichiarazione falsa o a un documento contraffatto presentato in gara? La falsità determina ancora l’esclusione automatica del concorrente oppure, nel nuovo Codice, serve una valutazione discrezionale sulla sua gravità e rilevanza? E, soprattutto, quale ruolo assume oggi la segnalazione all’ANAC rispetto all’affidabilità dell’operatore economico?
Cause da esclusione, falsa dichiarazione in gara e illecito professionale: la sentenza del Consiglio di Stato
Ha risposto a queste domande il Consiglio di Stato che, con la sentenza 27 agosto 2025, n. 7117, ha esaminato un caso emblematico destinato a incidere sull’interpretazione delle cause di esclusione nel sistema del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), rispetto a quelle precedentemente previste dal quadro normativo di cui al D.Lgs. n. 50/2023.
Nel caso passato sotto la lente del Consiglio di Stato, una società, mandante di un RTI, era stata esclusa da una gara per la manutenzione del verde stradale, poiché aveva dichiarato di aver eseguito un servizio analogo presso altro ente, producendo un certificato di ultimazione lavori falso.
Accertata la falsità dal committente originario, la Stazione appaltante aveva ritenuto integrato un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b), del Codice – che contempla “condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione” – disponendo l’esclusione e la segnalazione all’ANAC.
L’impresa aveva sostenuto di essere stata vittima di un proprio dipendente, che avrebbe sostituito il documento all’insaputa del legale rappresentante. Dopo la conferma del TAR, la questione è giunta a Palazzo Spada.
Per comprendere la decisione dei giudici, è utile riepilogare il quadro normativo cui il Consiglio di Stato fa riferimento.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 27 agosto 2025, n. 7117IL NOTIZIOMETRO