Firma digitale e PEC: quando l’esclusione dalla procedura diventa illegittima
Il TAR Lombardia chiarisce quando la domanda inviata via PEC dal domicilio digitale è valida anche senza firma digitale e perché l’esclusione può essere illegittima
È davvero legittimo escludere un operatore economico da una procedura selettiva per il solo fatto che la domanda inviata tramite PEC registrata come domicilio digitale non sia stata sottoscritta con firma digitale? E fino a che punto la lex specialis può spingersi nel richiedere formalità ulteriori rispetto a quelle già previste dall’ordinamento, senza entrare in conflitto con le regole generali sull’amministrazione digitale?
Nel progressivo processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, la sottoscrizione degli atti è spesso terreno di attrito tra esigenze di certezza formale e principio di massima partecipazione.
Sul punto è intervenuto il TAR Lombardia con la sentenza del 16 dicembre 2025, n. 4213, chiarendo in che termini la trasmissione di una domanda tramite PEC dal domicilio digitale dell’operatore economico può rappresentare una modalità idonea a garantirne la validità, anche in assenza di firma digitale.
Firma digitale e PEC: il confine tra formalismo ed esclusione
La controversia trae origine da una procedura di manifestazione di interesse finalizzata alla stipula di contratti di scopo, rivolta a enti gestori accreditati. Un operatore economico aveva presentato la propria domanda utilizzando il modello predisposto dall’amministrazione, debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa dal legale rappresentante.
La domanda era stata trasmessa a mezzo PEC, proveniente dall’indirizzo risultante iscritto in INI-PEC, quindi dal domicilio digitale dell’ente. Nonostante ciò, l’amministrazione procedente aveva dichiarato la domanda inammissibile, ritenendo imprescindibile la sottoscrizione con firma digitale, come previsto dall’Avviso.
Da qui l’impugnazione del provvedimento di esclusione, fondata sulla violazione della normativa in materia di amministrazione digitale, sull’omessa attivazione del soccorso istruttorio e, in via subordinata, sull’illegittimità della lex specialis nella parte in cui non consentiva alcuna forma di regolarizzazione.
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