FVOE e principio di risultato: il Consiglio di Stato sui limiti della digitalizzazione nelle gare pubbliche

I sistemi di interoperabilità non sanano gli errori dell’operatore economico: Palazzo Spada ribadisce che il principio del risultato non consente di superare le regole chiare della lex specialis

di Redazione tecnica - 17/11/2025

La progressiva digitalizzazione delle procedure di affidamento, promossa dal d.lgs. n. 36/2023, ha introdotto strumenti che mirano a semplificare e velocizzare le verifiche amministrative, come il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) e l’interoperabilità tra banche dati pubbliche.

Tuttavia, l’obiettivo di semplificazione non può trasformarsi in una deresponsabilizzazione degli operatori economici. La tecnologia, infatti, non sostituisce la diligenza nella predisposizione dell’offerta, né consente alla stazione appaltante di “recuperare” d’ufficio elementi non prodotti dal concorrente.

Su questo punto interviene la sentenza del Consiglio di Stato del 4 novembre 2025, n. 8567, che chiarisce il confine tra automatismo digitale e responsabilità partecipativa, ribadendo il corretto equilibrio tra principio del risultato e regole di gara.

FVOE e digitalizzazione appalti: il Consiglio di Stato sull'applicazione del principio del risultato

La controversia origina da una gara pubblica per lavori da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Un operatore economico, pur possedendo i requisiti tecnici richiesti, non aveva allegato all’offerta la documentazione comprovante le esperienze pregresse (come CEL, SAL e certificati di collaudo), necessaria per ottenere il punteggio previsto dal disciplinare per il subcriterio “curriculum lavori in presenza di traffico”.

Alla richiesta di attivazione del soccorso istruttorio, la stazione appaltante aveva opposto diniego, richiamando l’art. 15 del disciplinare che escludeva espressamente tale possibilità per la documentazione costituente parte integrante dell’offerta tecnica.

 Il concorrente sosteneva che la stazione appaltante avrebbe comunque dovuto verificare i dati attraverso il FVOE, in applicazione dell’art. 99, comma 3, del Codice, e che il principio del risultato avrebbe imposto una valutazione sostanziale, privilegiando la realtà dei fatti rispetto al formalismo documentale.

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