Garanzia definitiva e ribasso: come si determina la base di calcolo secondo il MIT
Il MIT (parere n. 3907/2025) chiarisce se la cauzione va calcolata sull’intero importo contrattuale, includendo le voci non ribassabili, e come applicare la maggiorazione dell’art. 117 del d.lgs. 36/2023.
Nel calcolo della garanzia definitiva conta il ribasso offerto sulla quota ribassabile del contratto? Oppure la determinazione deve essere rapportata all’intero valore dell’appalto, includendo anche le voci non ribassabili? Qual è, in definitiva, la lettura più coerente con il Codice dei contratti e con la funzione sostanziale della cauzione definitiva?
Garanzia definitiva e ribasso: il parere del MIT
Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3907 dell’11 dicembre 2025, ha fornito un importante chiarimento su una problematica che nasce dalla pratica quotidiana delle stazioni appaltanti e che torna puntualmente ogni volta che l’appalto è strutturato con una componente ribassabile e una quota fissa.
Il quesito è molto concreto. Nei contratti pubblici capita spesso che solo una parte delle lavorazioni o dei servizi sia assoggettata a ribasso, mentre altre voci – tipicamente il costo della manodopera, gli oneri per la sicurezza o ulteriori componenti predeterminate – restino escluse dalla competizione economica.
Da qui il dubbio operativo: nella determinazione della garanzia definitiva, il ribasso percentuale va riferito esclusivamente alla quota ribassabile oppure deve incidere sull’intero valore dell’appalto, comprendendo anche le parti non ribassabili?
La risposta non è scontata, perché incide direttamente sull’importo della fideiussione e, quindi, sugli equilibri economici dell’affidamento.
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