Grave illecito professionale e discrezionalità della P.A.: il TAR annulla un’esclusione
La prova dell’illecito ai sensi degli artt. 95 e 98 del Codice Appalti deve essere oggettiva e fondata su risoluzione o condanna, non su mere valutazioni discrezionali
Può una stazione appaltante escludere un operatore economico per un presunto inadempimento contrattuale, quando non venga accertato formalmente con una risoluzione o una condanna al risarcimento del danno?
E fino a che punto la discrezionalità tecnica della P.A. può spingersi nel valutare la gravità di una condotta passata senza violare il principio di tassatività delle cause di esclusione?
Cause di esclusione non automatiche: il TAR sui gravi illeciti professionali
A fornire una risposta è la sentenza del TAR Campania del 29 settembre 2025, n. 6458, che affronta con rigore uno dei punti più delicati del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023): la gestione delle esclusioni per grave illecito professionale.
Il ricorso è stato presentato da un OE già concessionario uscente del servizio e che era stato escluso da una nuova gara bandita dalla stessa SA per presunto grave illecito professionale.
Secondo la commissione di gara, la società risultava ancora debitrice di una somma derivante dal precedente contratto, non avendo rispettato il piano di pagamento deliberato per il servizio in concessione e avendo proposto un diverso piano di rateizzazione mai accettato dall’amministrazione.
La stazione appaltante aveva ritenuto che tale comportamento costituisse un illecito professionale grave, idoneo a rendere dubbia l’affidabilità dell’operatore ai sensi degli artt. 95 e 98 del Codice.
Una tesi che non ha convinto il giudice amministrativo, che ha annullato il provvedimento di esclusione. Eccone le motivazioni.
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