Illeciti professionali e dichiarazioni reticenti: il Consiglio di Stato conferma l’esclusione dell'OE
La sentenza n. 9140/2025 ribadisce il ruolo dell’obbligo informativo e della trasparenza dichiarativa da parte del concorrente. L'omissione dichiarativa comporta la rottura del vincolo fiduciario con l'Amministrazione
Una stazione appaltante può fondare l’esclusione di un operatore economico sulla base di una condanna penale non definitiva?
Quando le dichiarazioni rese in gara possono essere qualificate come reticenti o idonee a ledere il vincolo fiduciario? E, soprattutto, in quali casi il contraddittorio non può essere invocato dall’operatore che abbia taciuto fatti rilevanti ai sensi del Codice dei contratti pubblici?
Sono tanti gli interrogativi affrontati dal Consiglio di Stato con la sentenza del 24 novembre 2025, n. 9140 e che offrono diversi spunti operativi sulle cause di esclusione non automatica, sulle misure di self-cleaning e sul ruolo dell’obbligo informativo nella verifica dei requisiti a carico dell’OE.
Esclusione per illecito professionale e dichiarazioni reticenti: il Consiglio di Stato conferma la rottura del vincolo fiduciario
L’appello era stato proposto da un’impresa esclusa da una procedura di gara per l’affidamento triennale di un servizio, ritenendo integrate le condizioni dell’illecito professionale rilevante.
Il provvedimento era stato fondato sulla conoscenza di:
- una sentenza penale di condanna del legale rappresentante per il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), pronunciata il 23 ottobre 2024;
- un precedente provvedimento di decadenza adottato da altro Comune per gravi inadempimenti nello stesso tipo di servizio;
- la conferma della legittimità di tale decadenza da parte del TAR e dello stesso Consiglio di Stato.
Nella dichiarazione resa ai fini della conferma dei requisiti, l’operatore aveva affermato che non esisteva alcuna condanna e che non aveva potuto ancora esercitare il proprio diritto di difesa. In realtà, la condanna era già stata pronunciata in pubblica udienza e l’operatore l’aveva contestualmente impugnata.
Il TAR aveva quindi respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’esclusione.
L’OE aveva impugnato la decisione dinanzi al Consiglio di Stato, sostenendo - tra l’altro - che la stazione appaltante avrebbe confuso una richiesta di rinvio a giudizio con una condanna e che non avrebbe instaurato il contraddittorio.
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