Impianti FER e aree idonee: il TAR rimette la questione alla Corte Costituzionale
Alla Consulta la questione di legittimità costituzionale su alcuni articoli della L.R. Sardegna n. 20/2024, che sancisce un divieto retroattivo di installazione di impianti già autorizzati e ancora non cantierati
È legittimo che una legge regionale dichiari inefficaci autorizzazioni già rilasciate per impianti fotovoltaici a terra? Quali sono i limiti imposti dalla normativa statale al consumo di suolo agricolo e come si coordinano con la spinta alla transizione energetica?
Aree idonee, suolo agricolo e impianti fotovoltaici: la questione alla Corte Costituzionale
La complessità della disciplina sugli impianti fotovoltaici a terra, specialmente in zone agricole, ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale nell’applicazione della L.R. Sardegna n. 20/2024, tanto che il TAR Lazio ha deciso, con l’ordinanza del 13 maggio 2025, n. 1364, di rimettere la questione alla Consulta.
Una scelta che si inserisce in un quadro normativo particolarmente stratificato, sospeso tra obiettivi di decarbonizzazione e vincoli alla tutela del suolo, come dimostrano i recenti decreti “Aree Idonee”, attuativo del d.Lgs. n. 199/2021, e il D.L. n. 63/2024, c.d. “Decreto Agricoltura”, che ha limitato l’uso dei suoli per l’installazione degli impianti fotovoltaici.
La controversia prende le mosse dall’impugnazione di alcuni atti che dichiaravano inefficaci autorizzazioni per impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in Sardegna, in base alla legge regionale n. 20/2024. Questa legge, nel disciplinare le aree idonee e non idonee, ha previsto un divieto generalizzato di installazione degli impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole, salvo ipotesi residuali e progetti PNRR.
La legge sarda, tuttavia, ha esteso il divieto anche agli impianti autorizzati non ancora realizzati, stabilendo che i relativi titoli diventano inefficaci, a meno che non vi sia già stata una modifica irreversibile dello stato dei luoghi.
Secondo il TAR Lazio, la disciplina regionale si intreccia con l’art. 5 del D.L. n. 63/2024, che a sua volta ha introdotto un divieto quasi assoluto di nuovi impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole, ad eccezione di:
- interventi di rifacimento o potenziamento di impianti esistenti senza incremento dell’area;
- installazioni su cave dismesse o discariche;
- progetti funzionali al PNRR e alle comunità energetiche rinnovabili.
Il Tribunale ha ritenuto che queste norme sollevino questioni di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 9, 41, 97 e 117 Cost., e all’art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, che disciplina i rapporti tra Stato e Regioni in materia di competenze legislative concorrenti.
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