Impianto fotovoltaico: cumulabilità tra contributi e detrazioni fiscali, cosa prevede la normativa
Dal contributo del 40% per le Comunità Energetiche Rinnovabili alle detrazioni del 36%-50%: quando si possono cumulare e cosa stabiliscono le regole operative aggiornate.
Il processo di trasformazione del modo tradizionale di approvvigionamento dell’energia per le nostre abitazioni e per le attività imprenditoriali si mostra sempre più attivo grazie anche a nuovi incentivi introdotti dalle istituzioni.
Di riflesso, nasce l’esigenza di avere un quadro normativo chiaro sulla cumulabilità degli incentivi. Per cui, la domanda ricorrente è: i contributi statali sono cumulabili con le tradizionali detrazioni fiscali? La risposta non è immediata e occorre analizzare nel dettaglio le due fattispecie.
Detrazione fiscale
Come ormai è noto da tempo, le detrazioni fiscali per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, tra cui gli interventi di manutenzione ordinaria (solo condomìni), straordinaria e di ristrutturazione edilizia (per tutti gli edifici residenziali), e le spese relative agli interventi di riduzione del rischio sismico, di efficientamento energetico e di abbattimento delle barriere architettoniche (per tutti), hanno subìto uno stravolgimento con la Legge di Bilancio per il 2025 (L. 307 del 30 dicembre 2024). Per quanto riguarda le spese per gli impianti fotovoltaici, che per definizione non sono interventi di efficientamento energetico bensì di recupero del patrimonio edilizio, le aliquote di detrazione sono stabilite in misura fissa, pari al 36 per cento delle spese sostenute nel 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione è elevata al 50 per cento delle spese sostenute nel 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Il limite di spesa ammesso è rimasto immutato ed è pari ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
La detrazione è sempre ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
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