Interesse strumentale e garanzia provvisoria: il TAR chiarisce i confini della partecipazione alle gare

Il controinteressato esiste solo dopo l’aggiudicazione. L’esclusione sulla garanzia provvisoria è illegittima se il disciplinare non indica l’IBAN necessario al deposito cauzionale

di Redazione tecnica - 18/11/2025

Nelle procedure di affidamento può sembrare intuitivo che, se i concorrenti sono soltanto due, l’esclusione di uno possa generare automaticamente un vantaggio per l’altro. Ma è davvero così? E questo vantaggio è sufficiente per attribuire al concorrente rimasto in gara la qualifica di controinteressato nel giudizio per la riammissione dell’operatore estromesso?

A questo interrogativo ha risposto il TAR Lazio, con la sentenza del 25 ottobre 2025, n. 18623, offrendo indicazioni rilevanti sia sul piano processuale sia sul piano operativo in materia di determinazione della garanzia provvisoria.

Procedure di affidamento: il TAR sull'interesse a ricorrere

Il caso riguarda l’esclusione di un RTI da una procedura di gara a causa della mancata presentazione della garanzia provvisoria. Il RTI ricorrente, impossibilitato a costituire una fideiussione nei termini, aveva richiesto alla stazione appaltante  l’IBAN per effettuare un deposito cauzionale tramite bonifico.

La richiesta è stata formulata a ridosso della scadenza, senza che il disciplinare indicasse espressamente le coordinate bancarie. Ne è seguita l’esclusione del concorrente e un’istruttoria in ordine al possibile grave illecito professionale.

L’RTI ha quindi impugnato l’esclusione; l’altro operatore, unico ammesso, è intervenuto in giudizio sostenendo di essere controinteressato necessario, in quanto unico OE rimasto in gara.

Una tesi che il TAR non ha condiviso, chiarendo che la circostanza di essere l’unico partecipante residuo non trasforma in sè l’interesse a concorrere in un interesse finale e qualificato.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati