Interesse del terzo, scorrimento della graduatoria ed equivalenza delle certificazioni: la nuova lettura del TAR

Revoca dell’aggiudicazione, utilità sopravvenuta e verifica tecnica delle certificazioni ISO: cosa cambia per stazioni appaltanti e operatori economici

di Redazione tecnica - 24/11/2025

In una gara pubblica, il terzo classificato può impugnare l’aggiudicazione? La revoca di un precedente provvedimento può riaprire scenari che fino a quel momento sembravano chiusi? E cosa accade quando, nel mezzo di questa dinamica, emergono questioni tecniche legate alle certificazioni di qualità e al principio di equivalenza?

Interesse del terzo, scorrimento della graduatoria ed equivalenza delle certificazioni: la sentenza del TAR

Ha risposto a queste interessanti domande il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania che, con la sentenza n. 1717 del 24 ottobre 2025, ha affrontato in modo particolarmente chiaro, ricostruendone i limiti e le condizioni, il tema legato all’interesse a ricorrere del terzo, correggendo allo stesso tempo le modalità istruttorie non adeguatamente approfondite dalla commissione di gara.

La vicenda trae le sue origini da una gara per la realizzazione di impianti fotovoltaici nell’ambito del Piano Energetico di un comprensorio di bonifica. Una prima aggiudicazione era stata disposta in favore del primo classificato, ma successivamente revocata perché l’operatore non aveva presentato la garanzia definitiva né sottoscritto il contratto nei termini dell’art. 18, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti).

La stazione appaltante aveva, quindi, avviato una nuova fase istruttoria, che aveva portato all’aggiudicazione in favore della seconda classificata.

La terza classificata ha impugnato questo secondo provvedimento, contestando:

  • la mancata esclusione della nuova aggiudicataria per presunte violazioni tributarie;
  • la mancata attribuzione del punteggio tecnico massimo sulle certificazioni ISO, sostenendo l’equivalenza tra la ISO 45001 da essa posseduta e la ISO 45004 prevista dal disciplinare.

Le parti resistenti hanno sollevato un’eccezione di inammissibilità, sostenendo che la terza avrebbe dovuto impugnare la graduatoria originaria sin da subito. Quindi il ricorso al TAR Campania che ha risposto sulla base del quadro normativo di riferimento che andremo a circoscrivere nel prossimo paragrafo.

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