Irregolarità fiscale, requisiti di partecipazione e offerta aleatoria: interviene il Consiglio di Stato

Inammissibile l'offerta di un OE subordinata a un complesso iter autorizzatorio, in quanto la Stazione Appaltante non è materialmente in grado di valutarla

di Redazione tecnica - 28/04/2025

Quando un’offerta è “aleatoria” e va esclusa dalla gara? E una presunta irregolarità fiscale può fondare un’esclusione anche se i versamenti sono stati effettuati tempestivamente? Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 16 aprile 2025, n. 3282, interviene su una controversia nata da una procedura aperta per la concessione di spazi e servizi, facendo il punto su diverse questioni sensibili nella materia degli appalti pubblici.

Appalti pubblici: il Consiglio di Stato su requisiti di partecipazione e caratteristiche dell'offerta

La gara riguardava l’affidamento in concessione, per un periodo di sette anni, del servizio bar, ristoro e distributori automatici, suddiviso in tre lotti distinti. L’appellante era inizialmente risultato aggiudicatario, ma è stato poi escluso per presunte irregolarità fiscali. La seconda classificata, che è subentrata nell’aggiudicazione, ha anche contestato la mancata esclusione dell’OE per il carattere condizionato dell’offerta.

Irregolarità fiscale: no all'esclusione senza accertamento definitivo

Palazzo Spada ha accolto l’appello principale dell’originaria aggidicataria in relazione alle presunte irregolarità fiscali. Il certificato dell’Agenzia delle Entrate riportava carichi pendenti solo perché, alla data del rilascio, i pagamenti F24 effettuati dalla società non erano ancora stati correttamente abbinati, a causa di un ritardo nella lavorazione interna. Gli sgravi sono poi intervenuti successivamente, su richiesta della società tramite il portale CIVIS.

In particolare, nella fattispecie all’esame non può, tuttavia, ritenersi sussistente il requisito della “definitività” del debito tributario: “La posizione fiscale dell’appellante non può ritenersi irregolare, poiché i versamenti erano già stati effettuati prima della notifica delle cartelle: si trattava solo di un mancato abbinamento formale”.

Il Consiglio ha quindi escluso la sussistenza di un debito “definitivo” in senso proprio, ai sensi dell’art. 80, co. 4, d.lgs. n. 50/2016, e ha annullato l’esclusione per questo motivo.

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