Riforma della sismica in Campania: le funzioni del Genio Civile passano ai Comuni

Con la L.R. n. 26/2025 la Regione Campania ridefinisce la gestione delle autorizzazioni sismiche, istituendo commissioni comunali e fissando limiti strutturali fino a 16,50 metri

di Redazione tecnica - 22/10/2025

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Cambia la gestione delle pratiche sismiche in Campania, con importanti effetti operativi per tecnici e amministrazioni. Conferma ne è la pubblicazione sul BURC del 17 ottobre 2025, n. 74 della Legge Regionale 16 ottobre 2025, n. 26, che ridisegna l’intero sistema amministrativo in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, intervenendo sulla storica L.R. 2 febbraio 1983, n. 9.

Riforma della sismica in Campania: la gestione passa ai Comuni

Si tratta di un provvedimento di portata strategica, che sposta verso il livello locale la gestione delle autorizzazioni e dei controlli, secondo una logica di sussidiarietà e semplificazione dei procedimenti tecnici.

Vediamo nel dettaglio le principali novità.

Trasferimento delle funzioni del Genio Civile ai Comuni

La legge attribuisce ai Comuni, singoli o associati, le funzioni finora esercitate dagli Uffici del Genio Civile, per gli interventi su edifici con altezza strutturale fino a 16,50 m e parte interrata non superiore a 4,00 m.

La Regione mantiene competenza per le opere di maggiore complessità strutturale o con sviluppo verticale oltre tali limiti.

Il trasferimento avviene su richiesta esplicita dell’Ente locale da presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, a garanzia di un graduale passaggio di funzioni e responsabilità tecniche.

Estensione delle disposizioni alle amministrazioni già delegate

Le nuove disposizioni si applicano anche ai Comuni che avevano già ottenuto la delega regionale in materia sismica, assicurando continuità amministrativa e validità alle pratiche già avviate alla data di entrata in vigore della legge.

Abrogazioni e coordinamento normativo

Contestualmente, è stato abrogato l’articolo 2 della L.R. 3/2017, con un riordino complessivo delle fonti regionali in materia di esercizio delle funzioni tecniche e amministrative relative alla sismica.

È inoltre previsto che i Comuni possano rinunciare al trasferimento di funzioni, con vincolo quinquennale a non ripresentare l’istanza.

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